Art. 7 
 
              Ufficio per il servizio civile universale 
 
  1.  L'Ufficio  per  il  servizio  civile  universale  definisce  le
modalita'  di  svolgimento  del  servizio  civile  universale   quale
strumento finalizzato alla difesa non armata  e  non  violenta  della
Patria, all'educazione, alla pace tra i  popoli,  nonche'  ai  valori
fondativi della Repubblica, valorizzando il ruolo di politica  attiva
giovanile del Paese. In particolare, l'ufficio  coordina  l'attivita'
di programmazione  che  si  realizza  mediante  un  piano  triennale,
articolato in piani annuali, anche con riferimento  alla  valutazione
dell'impatto, nonche' le attivita' connesse all'iscrizione degli enti
all'albo  di  servizio  civile  universale,  alla  formazione,   alla
valutazione dei programmi di  intervento  ai  fini  dell'approvazione
degli stessi, all'assegnazione e gestione degli operatori  volontari,
alla gestione degli obiettori di coscienza; coordina  l'attivita'  di
supporto alla Consulta nazionale del  Servizio  civile  universale  e
cura le relazioni con le amministrazioni pubbliche, le regioni  e  le
province autonome e tutti gli enti di servizio  civile;  coordina  la
predisposizione della relazione annuale al Parlamento di cui all'art.
23 del decreto legislativo n. 40 del 2017. Infine, l'ufficio fornisce
il supporto necessario al Servizio affari giuridici  e  ispettivo  in
ordine alle proposte di intervento  di  carattere  normativo  e  alla
predisposizione del piano dei controlli e delle  verifiche  ispettive
di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli  20  e  22   del   decreto
legislativo n. 40 del 2017. 
  2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi: 
    a)  «Servizio  per  la   programmazione   del   Servizio   civile
universale»: svolge l'attivita' propedeutica alla predisposizione del
Piano triennale e dei piani annuali;  propone  le  modalita'  per  la
valutazione  dell'impatto  degli  interventi;  svolge  attivita'   di
supporto al Servizio affari giuridici  e  ispettivo  in  ordine  alle
proposte di intervento di carattere normativo e alla  predisposizione
del  piano  dei  controlli  e  delle  verifiche  ispettive  di   cui,
rispettivamente, agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n.  40
del 2017, in raccordo con gli  altri  servizi  dell'ufficio;  cura  e
promuove i rapporti con  le  amministrazioni  pubbliche  e  gli  enti
pubblici e privati di settore; cura i rapporti con le  regioni  e  le
province autonome in relazione alla individuazione delle modalita' di
coinvolgimento nella valutazione dei programmi di intervento  nonche'
per la definizione degli accordi finalizzati allo  svolgimento  delle
funzioni previste dall'art. 7, comma 2,  del  decreto  legislativo  6
marzo  2017,  n.  40  e  al  riconoscimento  e  valorizzazione  delle
competenze acquisite dagli operatori volontari ai sensi dell'art. 18,
comma 2, del citato  decreto  legislativo  n.  40  del  2017;  svolge
attivita' di supporto alla Consulta  nazionale  del  Servizio  civile
universale; cura la predisposizione per il Parlamento  della  annuale
«Relazione sulla organizzazione, sulla gestione e  sullo  svolgimento
del servizio civile», di cui all'art. 23 del decreto  legislativo  n.
40 del 2017; 
    b) «Servizio accreditamento e progetti»:  definisce,  nell'ambito
dei requisiti previsti dalla legge, i criteri per l'iscrizione  degli
enti all'albo di servizio civile universale, curandone la gestione ed
il relativo aggiornamento; definisce le modalita'  per  la  redazione
dei programmi di intervento, predispone l'avviso pubblico per la loro
presentazione e  procede  alla  valutazione  sulla  base  di  criteri
predefiniti  ai  fini  dell'approvazione;  valuta  i  risultati   dei
programmi di intervento in termini di impatto; predispone i bandi per
la  selezione  dei  volontari  da  impiegare  nei  programmi  stessi;
predispone l'avviso pubblico e i bandi per la selezione dei volontari
dedicati al servizio di accompagnamento dei grandi invalidi e  ciechi
civili di cui all'art. 1 della legge  27  dicembre  2002,  n.  288  e
all'art. 40, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
    c)  «Servizio  assegnazione,  gestione  e  formazione»:  cura  le
attivita'  relative  al  bando  per  la  selezione  degli   operatori
volontari da impiegare nei programmi di intervento  per  il  Servizio
civile universale e provvede alla loro assegnazione e gestione;  cura
altresi' gli adempimenti concernenti la definizione  delle  posizioni
coscrizionali  degli  obiettori  di  coscienza  pendenti,  nonche'  i
procedimenti volti al riconoscimento della  dipendenza  da  causa  di
servizio degli infortuni occorsi durante il servizio  sostitutivo  di
leva; definisce i contenuti della formazione generale e indirizza  le
attivita' di  formazione  degli  operatori  degli  enti  di  servizio
civile;  svolge  il  monitoraggio  sull'andamento  della   formazione
generale  erogata  agli  operatori  volontari   e   gli   adempimenti
istruttori  finalizzati  alla  erogazione  dei  contributi   per   la
formazione; instaura i procedimenti sanzionatori nei confronti  degli
enti e degli operatori volontari adottando il relativo  provvedimento
finale.