Art. 10 
 
                                Bandi 
 
  1. Con decreto del direttore generale per la politica  industriale,
la competitivita' e le piccole e medie imprese, sulla base di  quanto
previsto  dal  presente  decreto,  sono   attivati   appositi   bandi
contenenti criteri e modalita' di presentazione dei progetti. 
  2. Con i bandi sono anche definite le percentuali di  finanziamento
dei costi del progetto nei limiti di cui  all'art.  4,  tenuto  conto
delle disponibilita' finanziarie; criteri e modalita' di calcolo  dei
costi  ammissibili  di  cui  all'art.  4;  specifiche  modalita'   di
valutazione dei progetti in relazione ai criteri di cui all'art. 6. 
  3.  Con  direttive  del  Ministro  sono   definite   le   priorita'
nell'attuazione degli interventi, nella  destinazione  delle  risorse
finanziarie, nell'attivazione di specifici bandi di cui  al  presente
articolo, anche con riferimento alle aree tecnologiche o con riguardo
alle PMI.