Art. 11 
 
                     Accertamenti e monitoraggio 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico  puo'  disporre,  anche  a
campione, in qualsiasi momento, gli accertamenti  ritenuti  necessari
ai fini del rispetto dei requisiti e delle  condizioni  di  fruizione
del  finanziamento.  A   tal   fine,   l'impresa   beneficiaria   del
finanziamento  deve  tenere  a   disposizione   tutti   i   documenti
giustificativi relativi ai costi rendicontati per almeno i  tre  anni
successivi al completamento del programma ammesso al finanziamento. 
  2. Ai fini del monitoraggio dei programmi di ricerca e sviluppo  di
cui al presente decreto, il  Ministero  puo'  chiedere  alle  imprese
beneficiarie  dati  e  informazioni  sullo  stato   di   avanzamento,
sull'attuazione e sui risultati dei progetti finanziati.