Art. 12 Revoche 1. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero puo' disporre la revoca del finanziamento concesso nel caso di: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', sia soggettivi che riferiti al programma, ovvero di documentazione irregolare per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) mancata realizzazione del programma, fatti salvi casi di forza maggiore o comunque non prevedibili; c) sopravvenute modifiche societarie tali da compromettere o rendere impossibile il completamento del programma finanziato e/o la restituzione del finanziamento concesso; d) trasferimento della stabile organizzazione dell'impresa beneficiaria di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), in uno Stato diverso da quello italiano.