Art. 2 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente decreto
le imprese che svolgono  prevalentemente  attivita'  industriale  nel
settore aerospaziale. 
  2. Sono considerate in possesso del requisito di cui al comma 1  le
imprese che nei  due  esercizi  antecedenti  la  presentazione  della
domanda abbiano conseguito un fatturato medio determinato  in  almeno
il 60% per le grandi imprese, ovvero in almeno il 25% per le PMI,  da
attivita'   di   progettazione,   costruzione,    trasformazione    e
manutenzione  di  aeromobili,  motori,  sistemi  ed   equipaggiamenti
aerospaziali, meccanici ed elettronici. 
  3. Le imprese di cui al comma 1 devono inoltre essere  in  possesso
dei seguenti requisiti: 
    a) avere una stabile organizzazione in Italia; 
    b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro  delle
imprese; 
    c) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali; 
    d)  non  rientrare  fra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o
incompatibili dalla Commissione europea; 
    e) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero dello sviluppo economico; 
    f) non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficolta'
ai sensi della comunicazione della Commissione europea 249/1  del  31
luglio 2014. 
  4. La verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilita' e'
demandata al Ministero dello sviluppo economico. 
  5. Le imprese di cui al comma 1 possono presentare  i  progetti  di
cui all'art. 4 anche in forma associata, congiuntamente fra loro.  In
tal caso i progetti devono essere realizzati mediante il  ricorso  al
contratto di rete o ad altre  forme  di  collaborazione  effettiva  e
coerente con l'articolazione  e  gli  obiettivi  del  progetto;  deve
essere individuata l'impresa capofila con il ruolo di  referente  nei
confronti del Ministero  per  la  realizzazione  del  progetto  e  di
rappresentanza dei soggetti partecipanti. 
  6. Le imprese associate, di cui le PMI devono essere almeno il 60%,
non possono essere in numero superiore a cinque.