Art. 3 Aree tecnologiche 1. Per le finalita' del presente decreto e ai fini della presentazione e valutazione dei progetti, sono individuate le seguenti aree tecnologiche: a) velivoli ad ala rotante; b) velivoli ad ala fissa; c) velivoli a pilotaggio remoto anche di impiego duale; d) aerostrutture; e) componenti e sistemi di propulsione per il settore aeronautico e/o aerospaziale; f) tecnologie e architetture abilitanti la implementazione della propulsione ibrida-elettrica su velivoli; g) sistemi di comunicazione e di bordo, anche di impiego duale.