Art. 4 
 
                    Progetti e spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili ai finanziamenti di cui all'art. 5  i  progetti
di  ricerca  industriale  e   sviluppo   sperimentale   nel   settore
aerospaziale caratterizzati da sostanziali innovazioni di prodotto. 
  2. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 sono  ammissibili  ai
finanziamenti anche  gli  eventuali  studi  di  fattibilita'  tecnica
preliminari  alle  attivita'  di  ricerca  industriale   e   sviluppo
sperimentale. 
  3. In relazione ai progetti di cui al comma 1 sono  ammissibili  ai
finanziamenti le seguenti tipologie di costi/spese sostenuti  per  la
loro realizzazione: 
    a) costi di personale, limitatamente  a  ricercatori,  tecnici  e
altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati  nelle
attivita' del progetto di ricerca e sviluppo; 
    b)  costi  degli  strumenti  e  delle   attrezzature   di   nuova
fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui  sono  utilizzati
per il progetto  di  ricerca  e  sviluppo;  se  gli  strumenti  e  le
attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita  per
il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi  di
ammortamento corrispondenti alla durata del  progetto  di  ricerca  e
sviluppo; 
    c) costi dei servizi di consulenza utilizzati  esclusivamente  ai
fini del progetto di ricerca e  sviluppo,  inclusa  l'acquisizione  o
l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del
know-how,  nell'ambito  di  un'operazione  effettuata  alle   normali
condizioni di mercato; 
    d) i costi dei materiali  utilizzati  per  la  realizzazione  del
progetto. 
  4.  Non  sono  ammessi  ai   finanziamenti   progetti   comportanti
costi/spese, riconosciuti ammissibili, inferiori a 1 milione di  euro
se presentati da singole imprese o a 2 milioni di euro se  presentati
da imprese associate. 
  5. 1 progetti devono avere una durata non  inferiore  a due  e  non
superiore  a cinque  anni.  Su  richiesta  motivata   delle   imprese
beneficiarie, il Ministero dello sviluppo  economico  puo'  concedere
una proroga del termine di ultimazione  del  progetto  non  superiore
a dodici mesi.