Art. 7 Concessione ed erogazione dei finanziamenti 1. I finanziamenti sono concessi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle risorse finanziarie disponibili. 2. Il decreto di concessione del finanziamento e' sottoscritto per accettazione dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria. 3. Con successivi decreti, in relazione agli stati di avanzamento dei progetti, sulla base di apposite rendicontazioni presentate dalle imprese beneficiarie, e' determinato a consuntivo l'importo del finanziamento effettivo che e' erogato, coerentemente con il piano definito nel decreto di concessione, in una o piu' quote annuali in relazione alle disponibilita' pluriennali delle risorse sul bilancio del Ministero. 4. Il decreto di erogazione a saldo, con il piano definitivo di rimborso del finanziamento, e' sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.