Art. 8 
 
                   Restituzione dei finanziamenti 
 
  1.  I  finanziamenti  sono  restituiti,  nella   misura   del   80%
dell'importo liquidato per le grandi imprese e del 70% per le PMI, in
dieci quote annuali  costanti  con  decorrenza  dall'anno  successivo
all'ultima erogazione. 
  2. Fermo restando il rispetto dei limiti delle  intensita'  massime
previste dalla  disciplina  comunitaria  in  materia  di  aiuti  alla
ricerca, sviluppo  e  innovazione,  l'importo  del  finanziamento  da
rimborsare puo' essere ridotto nella misura del 3% per ogni  anno  di
riduzione del periodo di restituzione e, comunque, nel limite massimo
del 15%. 
  3.  Il  piano  di  rimborso  del  finanziamento  non  puo'   essere
modificato se non  per  straordinari  motivi  connessi  ad  eventuali
situazioni  di  difficolta'  economica  e  finanziaria   dell'impresa
beneficiaria.