Art. 2 
 
                  Tavolo tecnico interministeriale 
 
  1. Al fine di fornire supporto alle autorita' nazionali  competenti
nello svolgimento delle funzioni  di  cui  al  presente  decreto,  e'
istituito un tavolo tecnico interministeriale con il compito di: 
    a) elaborare  e  aggiornare  il  piano  dei  controlli  ai  sensi
dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 511/2014; 
    b) assicurare il coordinamento delle attivita'  di  monitoraggio,
quali la verifica e la  valutazione  delle  dichiarazioni  di  dovuta
diligenza. 
  2.  Il  tavolo  tecnico  interministeriale  e'  presieduto  da   un
rappresentante delle autorita' nazionali competenti di cui all'art. 1
ed e' composto da dodici membri, di cui: 
    a) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare; 
    b)   due   rappresentanti    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    c) due rappresentanti del Ministero della salute; 
    d) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; 
    e) due rappresentanti  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo; 
    f) un rappresentante del Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
    g) un rappresentante del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali. 
  3. Puo' essere invitato a  partecipare  alle  riunioni  del  tavolo
tecnico  interministeriale,  con  funzione  consultiva,  ogni   altro
soggetto  ritenuto  utile  alla   completa   rappresentazione   degli
interessi coinvolti e delle questioni trattate. 
  4.  Ai  componenti  del  tavolo  non  sono  corrisposti   compensi,
indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati. Le amministrazioni interessate  provvedono  agli
eventuali oneri di missione  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica.