Art. 2 Tavolo tecnico interministeriale 1. Al fine di fornire supporto alle autorita' nazionali competenti nello svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico interministeriale con il compito di: a) elaborare e aggiornare il piano dei controlli ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 511/2014; b) assicurare il coordinamento delle attivita' di monitoraggio, quali la verifica e la valutazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza. 2. Il tavolo tecnico interministeriale e' presieduto da un rappresentante delle autorita' nazionali competenti di cui all'art. 1 ed e' composto da dodici membri, di cui: a) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; b) due rappresentanti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) due rappresentanti del Ministero della salute; d) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; e) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; g) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 3. Puo' essere invitato a partecipare alle riunioni del tavolo tecnico interministeriale, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. 4. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali oneri di missione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.