IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive
modificazioni, recante  «Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE»; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il decreto 31 ottobre  2001,  n.  440,  recante  «Regolamento
concernente l'organizzazione ed il  funzionamento  della  Commissione
per la vigilanza ed il controllo sul doping e  per  la  tutela  della
salute nelle attivita' sportive»; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  24  settembre  2003,
recante  «Modalita'  di  attuazione  delle   disposizioni   contenute
nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina
della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta  contro
il doping"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre  2003
- Serie generale - n. 257, e successive integrazioni e modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 19 maggio 2005,  recante
«Modalita' di attuazione delle  disposizioni  contenute  nell'art.  7
della legge 14 dicembre  2000,  n.  376,  recante  "Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
127 del 3 giugno 2005, Supplemento ordinario  n.  104,  e  successive
integrazioni e modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 24 ottobre 2006, recante
«Modalita'  di  trasmissione,  da  parte  dei  farmacisti,  dei  dati
relativi alle quantita' di principi attivi, appartenenti alle  classi
indicate nella lista dei farmaci e delle  sostanze  biologicamente  o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato doping, ai sensi dell'art.  2  della  legge  14  dicembre
2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302  del  30  dicembre
2006; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  18  novembre  2010,
recante «Modifica del decreto 24 ottobre 2006, recante "Modalita'  di
trasmissione,  da  parte  dei  farmacisti,  dei  dati  relativi  alle
quantita' di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella
lista   dei   farmaci   e    delle    sostanze    biologicamente    o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato doping, ai sensi dell'art.  2  della  legge  14  dicembre
2000,  n.  376,   utilizzati   nelle   preparazioni   estemporanee"»;
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  5  gennaio  2011,  n.  3,  che
modifica il suddetto decreto del 24  ottobre  2006,  aggiungendo  una
lettera b-bis) all'art. 1, comma 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi  collegiali
ed altri organismi operanti presso  il  Ministero  della  salute,  ai
sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che
ha trasferito le competenze della Commissione per la vigilanza  e  il
controllo sul doping alla Sezione per la vigilanza  ed  il  controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive  del
Comitato tecnico sanitario, ricostituito  con  decreto  del  Ministro
della salute 26 settembre 2018 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dello sport, 16 aprile 2018, recante «Revisione della  lista
dei  farmaci,  delle  sostanze  biologicamente  o  farmacologicamente
attive e delle  pratiche  mediche,  il  cui  impiego  e'  considerato
doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000,  n.  376»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 5 giugno 2018,
Supplemento ordinario n. 26; 
  Considerata l'opportunita' di  aggiornare  il  citato  decreto  del
Ministro della salute 24 ottobre 2006, a seguito della  cancellazione
del glicerolo e  dell'alcool  etilico  o  etanolo,  dalla  lista  dei
farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive  e
delle pratiche mediche, il cui  impiego  e'  considerato  doping,  ai
sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376; 
  Acquisita  la  proposta  della  Sezione  per  la  vigilanza  ed  il
controllo sul doping e per la tutela  della  salute  nelle  attivita'
sportive del Comitato tecnico sanitario formulata in data 17 dicembre
2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le lettere a) e b)-bis. dell'art. 1, comma 2,  del  decreto  del
Ministro della salute 24 ottobre  2006  e  successive  modificazioni,
sono abrogate.