Art. 2 
 
       Modifiche al regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 
 
  1. All'art. 4, comma 3, lettera d), del regolamento IVASS n. 39 del
2 agosto 2018 dopo le parole «gli intermediari di cui» sono  aggiunte
le parole «all'art. 116-quater e»; 
  2. All'art. 4, comma 3, del regolamento IVASS n. 39  del  2  agosto
2018, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente lettera: 
    «g)  le  imprese  di   assicurazione   aventi   sede   legale   e
amministrazione  centrale  in  un  altro  stato  membro   dell'Unione
europea, stabilite senza succursale in Italia che  operano  nei  rami
vita di cui all'art. 2, comma 1, del codice.» 
  3. All'art. 12, comma 3, lettera l), del regolamento  IVASS  n.  39
del 2 agosto 2018 le parole «lettera b)» sono sostituite dalle parole
«lettere b) e g)»; 
  4. All'art. 18, comma 5, del regolamento IVASS n. 39 del  2  agosto
2018 dopo le parole «Per  tutti  i  procedimenti  sanzionatori»  sono
soppresse le parole «ad eccezione di quelli avviati in relazione alla
violazione delle  disposizioni  richiamate  negli  articoli  310-bis,
comma 1, 310-ter e 310-quater del codice,» 
  5. Il comma 2 dell'art. 30 del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto
e' sostituito come segue: 
    «2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione e'  pubblicato
per  estratto  nel  Bollettino,   disponibile   sul   sito   internet
dell'IVASS, con indicazione dei soggetti sanzionati, delle violazioni
accertate, delle disposizioni violate e delle sanzioni applicate. Nel
Bollettino sono pubblicate  per  estratto  le  sentenze  dei  giudici
amministrativi che decidono i ricorsi e  i  decreti  che  decidono  i
ricorsi  straordinari  al  Presidente  della   Repubblica.   Per   le
violazioni  in  materia  di  antiriciclaggio  di   cui   al   decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 90 nel Bollettino  e'  pubblicato  per
estratto, altresi', l'avvio dell'azione giudiziaria. 
  I provvedimenti sanzionatori, le sentenze e le informazioni di  cui
ai periodi precedenti sono pubblicati sul sito internet dell'Istituto
per cinque anni.»