Art. 2 Modifiche al regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 1. All'art. 4, comma 3, lettera d), del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 dopo le parole «gli intermediari di cui» sono aggiunte le parole «all'art. 116-quater e»; 2. All'art. 4, comma 3, del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente lettera: «g) le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro stato membro dell'Unione europea, stabilite senza succursale in Italia che operano nei rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del codice.» 3. All'art. 12, comma 3, lettera l), del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 le parole «lettera b)» sono sostituite dalle parole «lettere b) e g)»; 4. All'art. 18, comma 5, del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 dopo le parole «Per tutti i procedimenti sanzionatori» sono soppresse le parole «ad eccezione di quelli avviati in relazione alla violazione delle disposizioni richiamate negli articoli 310-bis, comma 1, 310-ter e 310-quater del codice,» 5. Il comma 2 dell'art. 30 del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto e' sostituito come segue: «2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione e' pubblicato per estratto nel Bollettino, disponibile sul sito internet dell'IVASS, con indicazione dei soggetti sanzionati, delle violazioni accertate, delle disposizioni violate e delle sanzioni applicate. Nel Bollettino sono pubblicate per estratto le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per le violazioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 nel Bollettino e' pubblicato per estratto, altresi', l'avvio dell'azione giudiziaria. I provvedimenti sanzionatori, le sentenze e le informazioni di cui ai periodi precedenti sono pubblicati sul sito internet dell'Istituto per cinque anni.»