Art. 3 Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui all'art. 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2017 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C), facente parte integrante del presente decreto.