Art. 2 
 
                 Obiettivi e misure di conservazione 
 
  1.  Gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione   generali   e
sito-specifiche,  conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di
habitat naturali  di  cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
all'allegato  B  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   8
settembre  1997,  n.  357  presenti  nei  siti,  nonche'  le   misure
necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e  degli
habitat di specie e la perturbazione delle specie  per  cui  le  zone
sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357,
relative alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli  di  cui
agli  allegati  A  e  B  approvati  con  deliberazione  della  giunta
regionale del Veneto n. 786 del 27 maggio 2016 cosi' come integrati e
modificati dalle deliberazioni della giunta regionale n. 1331 del  16
agosto 2017 e n. 1709 del 24 ottobre 2017, gia' operativi. 
  2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo  agli
obiettivi e alle misure di  conservazione,  ed  eventuali  successive
modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione
del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa
alle ZSC designate. 
  3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al comma  1  e
le eventuali successive modifiche ed integrazioni, per le ZSC, o loro
porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di  rilievo
regionale, integrano  le  misure  di  salvaguardia  e  le  previsioni
normative   definite   dagli   strumenti   di   regolamentazione    e
pianificazione esistenti e, se  piu'  restrittive,  prevalgono  sugli
stessi. Per le ZSC e per le loro porzioni  ricadenti  all'interno  di
aree naturali protette di  rilievo  nazionale,  gli  obiettivi  e  le
misure di conservazione di cui al comma 1,  integrano  le  misure  di
salvaguardia e gli strumenti  di  regolamentazione  e  pianificazione
esistenti, nelle more del loro aggiornamento. 
  4. Le misure di conservazione di cui  al  comma  1  possono  essere
integrate e coordinate,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, prevedendo l'integrazione con  altri  piani  di  sviluppo  e
specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro
il medesimo termine la regione provvede ad assicurare  l'allineamento
tra le misure di conservazione e la banca dati Natura  2000.  Per  le
parti della ZSC  ricadenti  all'interno  del  territorio  delle  aree
naturali  protette  di  rilievo  nazionale,  tale   allineamento   e'
assicurato in accordo con gli enti gestori 
  5. Le integrazioni di cui al  comma  4,  cosi'  come  le  eventuali
modifiche alle misure di conservazione che si  rendessero  necessarie
sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze
delle azioni di monitoraggio, sono approvate  dalla  Regione  Veneto.
Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al
Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. 
  6. Alle ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.