Art. 2 Disposizioni transitorie 1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di pubblicazione del presente decreto, in considerazione del valore di segno negativo del tasso Euribor a sei mesi nel predetto periodo, il saggio degli interessi applicabili, alle somme relative ai diritti doganali ammessi al pagamento posticipato concesso, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste viene determinato nella misura dello 0,05 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione Roma, 15 maggio 2019 Il Ministro: Tria