Art. 2 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio  2016  e  la  data  di
pubblicazione del presente decreto, in considerazione del  valore  di
segno negativo del tasso Euribor a sei mesi nel predetto periodo,  il
saggio degli interessi applicabili, alle somme  relative  ai  diritti
doganali  ammessi  al  pagamento  posticipato  concesso,   ai   sensi
dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923,  n.  7207,  agli
operatori presso la dogana di Trieste viene determinato nella  misura
dello 0,05 per cento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed ha efficacia il  giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione 
 
    Roma, 15 maggio 2019 
 
                                                    Il Ministro: Tria