Art. 10 Presentazione dei progetti 1. I progetti nazionali sono presentati sulla base delle modalita' operative e procedurali previste dall'avviso predisposto dal Ministero. 2. I progetti regionali sono presentati sulla base delle modalita' operative e procedurali previste dall'avviso predisposto dalle regioni, in conformita' con l'avviso predisposto dal Ministero. Gli avvisi adottati dalle regioni sono trasmessi entro trenta giorni dalla pubblicazione al Ministero ed all'Agea. 3. I progetti multiregionali sono presentati sulla base delle modalita' operative e procedurali previste dall'avviso predisposto dalla regione capofila. E' facolta' delle regioni attivare o meno i progetti multiregionali, indicandolo nel proprio avviso. La quota di partecipazione finanziaria regionale ai progetti multiregionali e' proporzionale al peso finanziario delle azioni intraprese dai produttori di vino che hanno sede operativa in ciascuna regione coinvolta sulla totalita' delle attivita' previste dal progetto. Le regioni che partecipano a progetti multiregionali forniscono un finanziamento pari a quello garantito dal Ministero con la riserva di fondi quota nazionale, qualora quest'ultimo non disponga di risorse sufficienti, le regioni possono integrare con risorse di quota regionale fino al massimo del 50% del contributo richiesto. 4. I termini di presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti sono stabiliti negli avvisi predisposti da ciascuna autorita' competente.