Art. 10 
 
                     Presentazione dei progetti 
 
  1. I progetti nazionali sono presentati sulla base delle  modalita'
operative  e  procedurali  previste   dall'avviso   predisposto   dal
Ministero. 
  2. I progetti regionali sono presentati sulla base delle  modalita'
operative  e  procedurali  previste  dall'avviso  predisposto   dalle
regioni, in conformita' con l'avviso predisposto dal  Ministero.  Gli
avvisi adottati dalle  regioni  sono  trasmessi  entro trenta  giorni
dalla pubblicazione al Ministero ed all'Agea. 
  3. I progetti  multiregionali  sono  presentati  sulla  base  delle
modalita' operative e procedurali  previste  dall'avviso  predisposto
dalla regione capofila. E' facolta' delle regioni attivare o  meno  i
progetti multiregionali, indicandolo nel proprio avviso. La quota  di
partecipazione finanziaria regionale ai  progetti  multiregionali  e'
proporzionale  al  peso  finanziario  delle  azioni  intraprese   dai
produttori di vino che  hanno  sede  operativa  in  ciascuna  regione
coinvolta sulla totalita' delle attivita' previste dal  progetto.  Le
regioni che  partecipano  a  progetti  multiregionali  forniscono  un
finanziamento pari a quello garantito dal Ministero con la riserva di
fondi quota nazionale, qualora quest'ultimo non disponga  di  risorse
sufficienti, le  regioni  possono  integrare  con  risorse  di  quota
regionale fino al massimo del 50% del contributo richiesto. 
  4. I termini di presentazione dei progetti da  parte  dei  soggetti
proponenti  sono  stabiliti  negli  avvisi  predisposti  da  ciascuna
autorita' competente.