Art. 11 
 
                        Criteri di priorita' 
 
  1. I progetti ammissibili sono valutati  sulla  base  dei  seguenti
criteri di priorita': 
    a. il  soggetto  proponente  e'  nuovo  beneficiario.  Per  nuovo
beneficiario si intende uno dei soggetti indicati all'art. 3, comma 1
che non ha beneficiato del contributo  per  la  misura  promozione  a
partire dal periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di soggetti
proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i)
e j), il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti; 
    b. il progetto e' rivolto ad un nuovo paese terzo o  a  un  nuovo
mercato del paese terzo. Per nuovo paese terzo o  mercato  del  paese
terzo si intendono paesi o mercati al di  fuori  dell'Unione  europea
dove il soggetto proponente a partire dal periodo  di  programmazione
2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con  il  contributo
comunitario; 
    c.  il  soggetto   proponente   richiede   una   percentuale   di
contribuzione pubblica inferiore al 50%,  come  definita  nell'avviso
predisposto dal Ministero; 
    d. il soggetto proponente e' un consorzio di tutela, riconosciuto
ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 oppure una
federazione o un'associazione di consorzi di tutela; 
    e. il  progetto  riguarda  esclusivamente  vini  a  denominazione
d'origine protetta e/o ad indicazione geografica protetta; 
    f. il progetto e' rivolto ad un mercato emergente, come  definito
nell'avviso predisposto dal Ministero; 
    g.   il   soggetto   proponente    produce    e    commercializza
prevalentemente vini provenienti da uve di propria  produzione  o  di
propri  associati,  come   definita   nell'avviso   predisposto   dal
Ministero; 
    h.  il  soggetto  proponente  presenta   una   forte   componente
aggregativa di piccole e/o micro imprese, come  definita  nell'avviso
predisposto dal Ministero; 
  2. Ad ogni criterio possono essere assegnati da un minimo di  1  ad
un massimo di 20 punti, cosi' come definito  nell'avviso  predisposto
dal Ministero. 
  3. Le regioni, nei propri avvisi, possono quantificare il peso  dei
singoli criteri di cui al comma 1, attribuendo  punteggi  diversi  da
quelli previsti nell'avviso predisposto  dal  Ministero.  I  punteggi
massimi dei criteri di priorita' di cui alle lettere c), d), e),  f),
g) e h) hanno un peso minore o uguale a quello attribuito ai  criteri
di priorita' di cui alle lettere a) e b). 
  4. Ai progetti multiregionali  si  applicano  i  punteggi  previsti
dall'avviso predisposto dal Ministero.