Art. 12 
 
   Comitato di valutazione e modalita' di ammissione a contributo 
 
  1. E' istituito, presso ciascuna autorita' competente, un  comitato
di valutazione dei progetti, di seguito comitato.  Nell'attivita'  di
selezione il comitato procede: 
    alla verifica del  possesso  dei  requisiti  soggettivi,  di  cui
all'art. 3, avvalendosi anche del supporto degli uffici competenti; 
    alla verifica dell'ammissibilita' delle azioni e  dei  costi,  di
cui all'art. 7, comma 1; 
    alla valutazione dei requisiti di ammissibilita', di cui all'art.
8; 
    alla verifica dell'insussistenza delle cause  di  esclusione,  di
cui all'art. 9; 
    all'attribuzione  del  punteggio  sulla  base  dei   criteri   di
priorita' di cui all'art. 11. 
  2.  Il  comitato,  al  termine  della  valutazione,  predispone  la
graduatoria dei progetti ammissibili a  contributo,  sulla  base  del
punteggio attribuito applicando i criteri  di  cui  all'art.  11,  ed
indica l'importo del progetto e l'importo del contributo ammissibile. 
  3. I progetti vengono finanziati, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, sulla base della graduatoria. 
  4. In caso di parita' di punteggio e' data preferenza  al  soggetto
proponente che ha ottenuto un punteggio superiore per  i  criteri  di
priorita' di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e  b).  Le  regioni
hanno facolta', a parita' di punteggio tra progetti,  di  individuare
ulteriori criteri rispetto a quelli indicati nel presente comma. 
  5. Le  autorita'  competenti,  in  caso  di  ulteriore  parita'  di
punteggio, procedono mediante sorteggio pubblico. 
  6.  Qualora  le  risorse  disponibili  non  siano   sufficienti   a
finanziare per intero il progetto del soggetto  proponente  collocato
ultimo in graduatoria, quest'ultimo ha facolta', entro  sette  giorni
dalla  pubblicazione  della  graduatoria,  di  accettare  o  meno  di
realizzare l'intero progetto. Nel caso in cui il soggetto  proponente
non accettasse, l'autorita' competente scorre la graduatoria. 
  7. Con  la  pubblicazione  della  graduatoria  definitiva,  la  cui
efficacia e' subordinata all'esito dei controlli  precontrattuali  di
cui all'art. 14, comma 2, termina il procedimento  amministrativo  in
capo a ciascuna autorita' competente.