Art. 13 Entita' del contributo 1. L'importo del contributo a valere sui fondi europei e' pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto. 2. Il contributo europeo di cui al comma 1 puo' essere integrato con fondi nazionali o regionali con un ulteriore importo fino ad un massimo del 30% delle spese sostenute per realizzare il progetto. Pertanto, l'ammontare complessivo del contributo erogato con fondi europei e con l'integrazione nazionale o regionale non supera l'80% delle spese sostenute per realizzare il progetto. 3. La durata del contributo, per ciascun progetto di promozione, non supera i tre anni per un dato beneficiario in un determinato paese terzo o mercato di un paese terzo. 4. Il sostegno puo' essere prorogato una volta per un massimo di due anni o due volte per un massimo di un anno per ciascuna proroga, qualora gli effetti dell'attivita' di promozione lo giustifichino. 5. Qualora il progetto sia presentato da imprese private e/o contenga anche una sola azione rivolta in modo inequivocabile e diretto alla promozione ed alla pubblicita' di uno o piu' marchi commerciali, l'integrazione di cui al comma 2 non viene erogata. 6. Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, il contributo richiesto per ciascun progetto, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, non supera i tre milioni di euro, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato. E' facolta' delle regioni, nei propri avvisi, fissare un contributo massimo richiedibile per ciascun progetto. 7. Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo ammissibile non puo' essere inferiore a 250.000,00 euro per paese terzo o mercato del paese terzo ed a 500.000,00 euro qualora il progetto sia destinato ad un solo paese terzo. Le regioni, nei propri avvisi, possono fissare un contributo minimo ammissibile diverso da quello fissati per i progetti a valere sui fondi quota nazionale. 8. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile a contributo solo nel caso in cui rappresenti un costo puro per il beneficiario. Ai fini dell'eventuale rimborso, il beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non e' stato recuperato ed e' iscritto come onere nei conti del beneficiario.