Art. 13 
 
                       Entita' del contributo 
 
  1. L'importo del contributo a valere sui fondi europei e' pari,  al
massimo, al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto. 
  2. Il contributo europeo di cui al comma 1  puo'  essere  integrato
con fondi nazionali o regionali con un ulteriore importo fino  ad  un
massimo del 30% delle spese sostenute  per  realizzare  il  progetto.
Pertanto, l'ammontare complessivo del contributo  erogato  con  fondi
europei e con l'integrazione nazionale o regionale non  supera  l'80%
delle spese sostenute per realizzare il progetto. 
  3. La durata del contributo, per ciascun  progetto  di  promozione,
non supera i tre anni per un  dato  beneficiario  in  un  determinato
paese terzo o mercato di un paese terzo. 
  4. Il sostegno puo' essere prorogato una volta per  un  massimo  di
due anni o due volte per un massimo di un anno per ciascuna  proroga,
qualora gli effetti dell'attivita' di promozione lo giustifichino. 
  5. Qualora il  progetto  sia  presentato  da  imprese  private  e/o
contenga anche una sola  azione  rivolta  in  modo  inequivocabile  e
diretto alla promozione ed alla pubblicita'  di  uno  o  piu'  marchi
commerciali, l'integrazione di cui al comma 2 non viene erogata. 
  6. Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, il contributo
richiesto   per   ciascun   progetto,   nell'ambito    dell'esercizio
finanziario comunitario di pertinenza, non supera i  tre  milioni  di
euro, a prescindere dall'importo totale del progetto  presentato.  E'
facolta' delle regioni, nei  propri  avvisi,  fissare  un  contributo
massimo richiedibile per ciascun progetto. 
  7. Per i progetti a valere sui fondi quota  nazionale,  nell'ambito
dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza,  il  contributo
minimo ammissibile non puo' essere inferiore a  250.000,00  euro  per
paese terzo o mercato del paese terzo ed a 500.000,00 euro qualora il
progetto sia destinato ad un solo paese terzo. Le regioni, nei propri
avvisi, possono fissare un contributo minimo ammissibile  diverso  da
quello fissati per i progetti a valere sui fondi quota nazionale. 
  8. L'imposta sul valore aggiunto e' ammissibile a  contributo  solo
nel caso in cui rappresenti un costo puro  per  il  beneficiario.  Ai
fini dell'eventuale rimborso, il  beneficiario  deve  dimostrare  che
l'importo pagato non e' stato recuperato ed e'  iscritto  come  onere
nei conti del beneficiario.