Art. 14 
 
                           Compiti di Agea 
 
  1. Agea redige  un  contratto-tipo  sulla  base  delle  indicazioni
fornite dalla normativa comunitaria, dal  presente  decreto  e  dalle
linee guida emanate dalla Commissione e  lo  aggiorna  in  base  agli
eventuali sviluppi normativi. 
  2.  Agea,  avvalendosi  di  Agecontrol,   effettua   le   verifiche
precontrattuali  e  ne  comunica  gli  esiti  a  ciascuna   autorita'
competente   entro   sessanta   giorni   dalla   trasmissione   delle
graduatorie. 
  3. Agea entro trenta  giorni  dalla  stipula  trasmette  copia  dei
contratti a ciascuna autorita' competente. 
  4. Agea, entro il 30 novembre di ogni  anno,  comunica  a  ciascuna
autorita' competente i nominativi  dei  beneficiari  che,  nonostante
l'approvazione  dei  progetti,  non  hanno  sottoscritto  i  relativi
contratti nell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza. 
  5. Agea comunica tempestivamente a ciascuna autorita' competente  i
nominativi dei beneficiari che abbandonano in corso d'opera  uno  dei
soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j). 
  6. Agea comunica tempestivamente a ciascuna autorita' competente  i
nominativi  dei  beneficiari  che  presentano   una   rendicontazione
ammissibile inferiore al 80% del costo complessivo del progetto. 
  7. Agea comunica tempestivamente a ciascuna autorita' competente  i
nominativi  dei  beneficiari  che  modificano  in  corso  d'opera  la
composizione di uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1,  lettere
h), i) e j). 
  8. Agea trasmette,  entro  trenta  giorni  dall'approvazione  della
variante,  a  ciascuna  autorita'  competente  copia  del   contratto
modificato. 
  9.  Agea  effettua  i  controlli  sulla  regolare  esecuzione   del
contratto e sulla rendicontazione delle spese e ne comunica gli esiti
a  ciascuna  autorita'  competente  entro sessanta  giorni  dal  loro
espletamento.