Art. 14 Compiti di Agea 1. Agea redige un contratto-tipo sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione e lo aggiorna in base agli eventuali sviluppi normativi. 2. Agea, avvalendosi di Agecontrol, effettua le verifiche precontrattuali e ne comunica gli esiti a ciascuna autorita' competente entro sessanta giorni dalla trasmissione delle graduatorie. 3. Agea entro trenta giorni dalla stipula trasmette copia dei contratti a ciascuna autorita' competente. 4. Agea, entro il 30 novembre di ogni anno, comunica a ciascuna autorita' competente i nominativi dei beneficiari che, nonostante l'approvazione dei progetti, non hanno sottoscritto i relativi contratti nell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza. 5. Agea comunica tempestivamente a ciascuna autorita' competente i nominativi dei beneficiari che abbandonano in corso d'opera uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j). 6. Agea comunica tempestivamente a ciascuna autorita' competente i nominativi dei beneficiari che presentano una rendicontazione ammissibile inferiore al 80% del costo complessivo del progetto. 7. Agea comunica tempestivamente a ciascuna autorita' competente i nominativi dei beneficiari che modificano in corso d'opera la composizione di uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j). 8. Agea trasmette, entro trenta giorni dall'approvazione della variante, a ciascuna autorita' competente copia del contratto modificato. 9. Agea effettua i controlli sulla regolare esecuzione del contratto e sulla rendicontazione delle spese e ne comunica gli esiti a ciascuna autorita' competente entro sessanta giorni dal loro espletamento.