Art. 15 
 
        Variazioni del progetto e modifiche del beneficiario 
 
  1. Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare
variazioni: 
    a. pari o inferiori al 20% degli  importi  delle  singole  azioni
previste dal progetto  in  ciascun  paese  terzo  destinatario.  Tali
variazioni non sono comunicate a ciascuna  autorita'  competente,  ma
vengono verificate ex-post da Agea. Qualora, dai controlli effettuati
ex post, le variazioni  risultino  superiori  al  20%,  l'importo  in
esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in  particolare  non  sono
liquidate le spese cronologicamente piu'  recenti.  Sono  ammesse  le
variazioni tra le sub-azioni previste dal progetto; 
    b. superiori al 20% degli importi delle singole  azioni  previste
dal progetto in ciascun Paese  terzo  destinatario.  Tali  variazioni
sono  presentate,  opportunamente  motivate,  a  ciascuna   autorita'
competente   almeno   quarantacinque   giorni   prima   della    loro
realizzazione.  Ciascuna  autorita'  competente,  se  del  caso,   le
autorizza  entro   trenta   giorni   dalla   ricezione   dell'istanza
comunicandolo al beneficiario e ad Agea. Le spese sono  ammesse  solo
dopo l'autorizzazione da parte di ciascuna autorita'  competente.  In
caso di mancato riscontro entro i termini sopra  indicati,  l'istanza
e' respinta. Le variazioni sono presentate entro sessanta giorni  dal
termine delle attivita' previste dal progetto approvato.  Le  istanze
di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d'ufficio. Per
ciascun  progetto  sono  ammesse,  per   ciascun   anno   finanziario
comunitario, massimo una variante superiore al 20%. 
  2. Nel caso di soppressione o di inserimento di una sub-azione  non
prevista dal progetto i beneficiari possono apportare tali  modifiche
seguendo, in ogni caso, la procedura di cui al  precedente  comma  1,
lettera b). 
  3. Le variazioni non incrementano ne' riducono, salvo casi di forza
maggiore,  il  costo  totale  del  progetto,  e   sono   migliorative
dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che
superino l'importo approvato sono a totale carico del beneficiario. 
  4. Non e' ammessa alcuna variazione  che  riguardi  la  modifica  o
l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la
posizione nella  graduatoria,  che  comportino  l'eliminazione  o  la
modifica o l'aggiunta di un paese  target  o  l'eliminazione  di  una
delle azioni previste e che comportino l'esclusione di  cui  all'art.
9. 
  5.  Non  sono  ammesse,  pena  l'esclusione,  le   modifiche   alla
composizione dei soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e  j)
dell'art.  3,  nella  fase  procedurale   che   intercorre   tra   la
presentazione della domanda di contributo e la stipula del  contratto
con Agea. E', tuttavia, consentito esclusivamente il recesso di una o
piu' imprese partecipanti al soggetto proponente di cui alle  lettere
h), i) e j)  dell'art.  3,  a  condizione  che  le  restanti  imprese
mantengano i requisiti di partecipazione e di  qualificazione  e  che
tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del  soggetto
collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui  all'art.
9. 
  6. Qualora il beneficiario del  contributo  sia  uno  dei  soggetti
proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i)  e  j)  non  e'
ammessa alcuna sostituzione dei beneficiari tranne nei casi di: 
    a. fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa
individuale,  in  caso  di  morte,  interdizione,  inabilitazione   o
fallimento ovvero nei casi previsti  dalla  normativa  antimafia.  In
tale ipotesi e' possibile la sostituzione del  mandatario,  nei  modi
previsti dalla normativa vigente in materia, purche'  il  subentrante
sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e  dagli
avvisi.  Qualora  non  ricorrano  tali  condizioni  Agea  recede  dal
contratto e ciascuna autorita'  competente  applica  le  disposizioni
previste all'art. 17; 
    b. fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora  si  tratti  di
impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o
fallimento  ovvero  nei  casi  previsti  dalla  normativa  antimafia.
Qualora il mandatario non individui  altro  soggetto  subentrante  in
possesso dei requisiti  richiesti  dal  presente  decreto  e'  tenuto
all'esecuzione, direttamente o per il tramite degli  altri  mandanti,
purche' siano  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dal  presente
decreto e dagli avvisi. Qualora non ricorrano  tali  condizioni  Agea
recede dal contratto  e  ciascuna  autorita'  competente  applica  le
disposizioni previste all'art. 17; 
    c. cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del  ramo  di
azienda beneficiario del contributo. 
  7. Qualora uno o piu' imprese si ritirano, in  corso  d'opera,  dai
soggetti proponenti di cui agli all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e
j) e tali defezioni non inficiano il punteggio ottenuto  in  sede  di
valutazione, il beneficiario prosegue nell'esecuzione  del  contratto
purche' le imprese rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti
dal presente decreto e dall'avviso. Nel caso in  cui  tali  requisiti
non vengono piu' soddisfatti o le defezioni  inficiano  il  punteggio
ottenuto in sede di valutazione il contratto si risolve  di  diritto.
In tale caso, Agea procede al ritiro dell'eventuale anticipo concesso
e all'escussione delle garanzie di buona esecuzione prestate.