Art. 15 Variazioni del progetto e modifiche del beneficiario 1. Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare variazioni: a. pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun paese terzo destinatario. Tali variazioni non sono comunicate a ciascuna autorita' competente, ma vengono verificate ex-post da Agea. Qualora, dai controlli effettuati ex post, le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente piu' recenti. Sono ammesse le variazioni tra le sub-azioni previste dal progetto; b. superiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Tali variazioni sono presentate, opportunamente motivate, a ciascuna autorita' competente almeno quarantacinque giorni prima della loro realizzazione. Ciascuna autorita' competente, se del caso, le autorizza entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza comunicandolo al beneficiario e ad Agea. Le spese sono ammesse solo dopo l'autorizzazione da parte di ciascuna autorita' competente. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l'istanza e' respinta. Le variazioni sono presentate entro sessanta giorni dal termine delle attivita' previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d'ufficio. Per ciascun progetto sono ammesse, per ciascun anno finanziario comunitario, massimo una variante superiore al 20%. 2. Nel caso di soppressione o di inserimento di una sub-azione non prevista dal progetto i beneficiari possono apportare tali modifiche seguendo, in ogni caso, la procedura di cui al precedente comma 1, lettera b). 3. Le variazioni non incrementano ne' riducono, salvo casi di forza maggiore, il costo totale del progetto, e sono migliorative dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato sono a totale carico del beneficiario. 4. Non e' ammessa alcuna variazione che riguardi la modifica o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria, che comportino l'eliminazione o la modifica o l'aggiunta di un paese target o l'eliminazione di una delle azioni previste e che comportino l'esclusione di cui all'art. 9. 5. Non sono ammesse, pena l'esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti di cui alle lettere h), i) e j) dell'art. 3, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con Agea. E', tuttavia, consentito esclusivamente il recesso di una o piu' imprese partecipanti al soggetto proponente di cui alle lettere h), i) e j) dell'art. 3, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui all'art. 9. 6. Qualora il beneficiario del contributo sia uno dei soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j) non e' ammessa alcuna sostituzione dei beneficiari tranne nei casi di: a. fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia. In tale ipotesi e' possibile la sostituzione del mandatario, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia, purche' il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e dagli avvisi. Qualora non ricorrano tali condizioni Agea recede dal contratto e ciascuna autorita' competente applica le disposizioni previste all'art. 17; b. fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia. Qualora il mandatario non individui altro soggetto subentrante in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e' tenuto all'esecuzione, direttamente o per il tramite degli altri mandanti, purche' siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e dagli avvisi. Qualora non ricorrano tali condizioni Agea recede dal contratto e ciascuna autorita' competente applica le disposizioni previste all'art. 17; c. cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del ramo di azienda beneficiario del contributo. 7. Qualora uno o piu' imprese si ritirano, in corso d'opera, dai soggetti proponenti di cui agli all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j) e tali defezioni non inficiano il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il beneficiario prosegue nell'esecuzione del contratto purche' le imprese rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dal presente decreto e dall'avviso. Nel caso in cui tali requisiti non vengono piu' soddisfatti o le defezioni inficiano il punteggio ottenuto in sede di valutazione il contratto si risolve di diritto. In tale caso, Agea procede al ritiro dell'eventuale anticipo concesso e all'escussione delle garanzie di buona esecuzione prestate.