Art. 16 Materiale promozionale 1. Il materiale promozionale e pubblicitario, nonche' tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell'ambito del progetto, sono coerenti con le indicazioni previste nelle linee guida allegate all'avviso e recano, al fine di assicurare la tracciabilita' amministrativa del contributo erogato, l'emblema e la menzione di cui all'allegato 1 del presente decreto, secondo le disposizioni d'uso disponibili sul sito della Commissione europea. 2. L'emblema deve essere chiaramente visibile, non necessariamente a colori, e la menzione chiaramente leggibile, qualunque sia il supporto impiegato. Per materiali audio la menzione deve essere riprodotta chiaramente alla fine del messaggio promozionale. Per materiali video l'emblema e la menzione devono comparire obbligatoriamente all'inizio o durante o alla fine del prodotto promozionale. Per quanto concerne i gadget quanto previsto al comma 1 deve essere riportato necessariamente anche sul prodotto e non solo sulla custodia dello stesso. 3. La menzione deve essere tradotta nella lingua del paese a cui e' rivolto il materiale promozionale e pubblicitario, oppure in lingua inglese. 4. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualita' intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei paesi terzi o ai mercati dei Paesi terzi ai quali e' destinato. 5. La conformita' del materiale promozionale e' verificata ex-post da Agea, coerentemente con le indicazioni previste dalle linee guida fornite dall'avviso. Le spese relative al materiale promozionale non conforme alle disposizioni del presente articolo, non sono ammesse a contributo.