Art. 16 
 
                       Materiale promozionale 
 
  1. Il materiale  promozionale  e  pubblicitario,  nonche'  tutti  i
documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi  realizzati
o  acquisiti  nell'ambito  del  progetto,  sono   coerenti   con   le
indicazioni previste nelle linee guida allegate all'avviso e  recano,
al fine di assicurare la tracciabilita' amministrativa del contributo
erogato, l'emblema e la menzione di cui all'allegato 1  del  presente
decreto, secondo le disposizioni d'uso  disponibili  sul  sito  della
Commissione europea. 
  2. L'emblema deve essere chiaramente visibile, non  necessariamente
a colori, e la  menzione  chiaramente  leggibile,  qualunque  sia  il
supporto impiegato. Per  materiali  audio  la  menzione  deve  essere
riprodotta chiaramente alla  fine  del  messaggio  promozionale.  Per
materiali  video   l'emblema   e   la   menzione   devono   comparire
obbligatoriamente all'inizio o  durante  o  alla  fine  del  prodotto
promozionale. Per quanto concerne i gadget quanto previsto al comma 1
deve essere riportato necessariamente anche sul prodotto e  non  solo
sulla custodia dello stesso. 
  3. La menzione deve essere tradotta nella lingua del paese a cui e'
rivolto il materiale promozionale e pubblicitario, oppure  in  lingua
inglese. 
  4. Il messaggio di promozione  e/o  di  informazione  deve  basarsi
sulle qualita' intrinseche del  vino  e  deve  essere  conforme  alle
disposizioni legislative applicabili nei paesi terzi o ai mercati dei
Paesi terzi ai quali e' destinato. 
  5. La conformita' del materiale promozionale e' verificata  ex-post
da Agea, coerentemente con le indicazioni previste dalle linee  guida
fornite dall'avviso. Le spese relative al materiale promozionale  non
conforme alle disposizioni del presente articolo, non sono ammesse  a
contributo.