Art. 17 Disposizioni finali 1. Non possono presentare progetti di promozione, per un periodo pari a due esercizi finanziari comunitari, coloro che incorrano in una delle seguenti fattispecie: a. non sottoscrivono il contratto a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva; b. abbandonano, in corso d'opera, uno dei soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere h), i) e j), salvo nelle fattispecie previste dalla normativa vigente; c. presentano una rendicontazione ammissibile inferiore al 80% del costo complessivo del progetto. 2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, il beneficiario puo' presentare progetti di promozione se dimostra di essere diventato una azienda in difficolta', ai sensi della normativa europea vigente, o dimostra che tali fattispecie siano dovute a cause forza maggiore, come definite dalla normativa europea in materia.