Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per: 
    Agea: l'Organismo pagatore; 
    aiuto  integrativo:  quota  integrativa  di  aiuti  pubblici  non
comunitari; 
    autorita' competenti: il Ministero,  le  regioni  e  le  province
autonome; 
    avviso: l'avviso per la presentazione dei  progetti  emanato,  in
collaborazione con regioni e province  autonome,  con  decreto  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica  del  Ministero  per  i   progetti   nazionali,   o   con
provvedimento regionale  per  i  progetti  regionali,  che  definisce
annualmente  le  modalita'  operative  e  procedurali  attuative  del
presente decreto; 
    beneficiari: i soggetti, di cui  all'art.  3,  comma  1,  il  cui
progetto e' risultato idoneo e ammissibile a  contributo  al  termine
dell'istruttoria effettuata da ciascuna autorita'  competente  e  che
hanno stipulato il contratto con Agea; 
    contratto-tipo: schema di contratto predisposto da Agea; 
    Fondi  quota  nazionale:   la   dotazione   finanziaria   gestita
direttamente dal Ministero, pari al 30%  dei  fondi  complessivamente
assegnati alla misura promozione; 
    Fondi quota regionale: la dotazione finanziaria, pari al 70%  dei
fondi complessivamente assegnati alla  misura  promozione,  ripartita
fra le regioni sulla base  dei  criteri  di  riparto  definiti  dalla
Commissione politiche agricole e recepiti da apposito  decreto  della
Direzione  generale  delle  politiche  internazionali  e  dell'Unione
europea del Ministero. Tale dotazione e' gestita  direttamente  dalle
regioni; 
    Ministero:  Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo; 
    Mercato del Paese terzo: area  geografica,  definita  nell'avviso
predisposto dal Ministero, sita nel territorio di  uno  Stato  al  di
fuori dell'Unione europea; 
    Paesi terzi: paesi singoli o aree geografiche omogenee,  definiti
nell'avviso predisposto dal Ministero, siti al di  fuori  dell'Unione
europea; 
    Mercato emergente: paese terzo, definito nell'avviso  predisposto
dal Ministero, sito al di fuori dell'Unione  europea  di  particolare
interesse per l'esportazione del prodotto oggetto di promozione; 
    produttore di vino: l'impresa, singola o associata, in regola con
la  presentazione  delle   dichiarazioni   vitivinicole   nell'ultimo
triennio,  che  abbia  ottenuto  i  prodotti  da   promuovere   dalla
trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o
che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad  esse
associate o controllate; 
    progetto: l'insieme della documentazione amministrativa e tecnica
prevista dall'avviso; 
    programma nazionale di sostegno: l'insieme delle misure  attivate
dall'Italia e comunicate a Bruxelles, ai sensi dell'art. 39 e ss. del
regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    regioni: regioni e province autonome; 
    regolamento: regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
    sede operativa:  luogo  in  cui  il  soggetto  proponente  svolge
stabilmente una o piu' fasi della produzione e/o  trasformazione  del
prodotto oggetto  di  promozione,  ovvero  area  della  denominazione
d'origine o dell'indicazione  geografica  qualora  i  progetti  siano
presentati dai soggetti  proponenti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera e); 
    soggetti partecipante: i  soggetti  che  partecipano  a  progetti
presentati dai soggetti  proponenti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettere h), i) e j); 
    soggetti proponenti: i soggetti, di cui all'art. 3, comma 1,  che
presentano il progetto; 
    soggetto pubblico: organismo  avente  personalita'  giuridica  di
diritto pubblico (ente pubblico) o personalita' giuridica di  diritto
privato  (societa'  di  capitale  pubblico  di  esclusiva  proprieta'
pubblica), con esclusione delle amministrazioni governative centrali,
regioni, province autonome e comuni.