Art. 5 
 
                        Tipologie di progetti 
 
  1. I progetti possono essere: 
    a.  nazionali.  La  domanda  di  contributo  e'   presentata   al
Ministero, secondo le  modalita'  definite  nell'avviso  emanato  dal
Ministero stesso, da soggetti proponenti che hanno sede operativa  in
almeno cinque regioni e promuovono le produzioni di tali regioni.  Il
contributo erogato in favore di tali progetti e' a valere  sui  fondi
di quota nazionale; 
    b. regionali. La domanda di contributo e' presentata alla regione
in cui il soggetto  proponente  ha  la  sede  operativa,  secondo  le
modalita' fornite negli avvisi emanati da ciascuna regione, a  valere
sui  fondi  di  quota  regionale.  Il  progetto  deve  prevedere   la
promozione  delle  produzioni  della  regione  in  cui  il   soggetto
proponente ha presentato la domanda; 
    c. multiregionali. La domanda  di  contributo  e'  presentata  da
soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno due regioni, a
valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei  fondi  della
quota nazionale pari a 3 milioni di euro. La quota  di  finanziamento
pro capite da  parte  di  Ministero  e  regioni  non  supera  il  25%
dell'importo del progetto presentato. I soggetti  proponenti  di  cui
alle lettere a), b), c), d), e), f) ed i) del comma  1  dell'art.  3,
presentano la domanda di contributo alla regione in cui hanno la sede
legale. I soggetti proponenti di cui alla  lettera  h)  del  comma  1
dell'art. 3 presentano la domanda di contributo alla regione  in  cui
ha sede legale la mandataria.  I  soggetti  proponenti  di  cui  alla
lettera  j)  del  comma  1  dell'art.  3  presentano  la  domanda  di
contributo alla regione in cui ha sede legale l'organo  comune  o  il
soggetto a cui e' stato  conferito  mandato  con  rappresentanza.  La
regione presso la quale sono  presentati  i  progetti  multiregionali
assume  il  ruolo  di  regione  capofila.  Il  progetto  prevede   la
promozione  delle  produzioni  delle  regioni  in  cui  il   soggetto
proponente ha le sedi operative. 
  2. I soggetti proponenti, di  cui  all'art.  3,  comma  1,  possono
presentare o partecipare ad  un  solo  progetto  per  ciascuna  delle
tipologie di progetti di cui al precedente comma 1 lettere a),  b)  e
c). 
  3. Le regioni nei propri avvisi, per i progetti di cui alla lettera
b), possono prevedere  la  partecipazione  o  presentazione  di  piu'
progetti, da parte di  un  soggetto  proponente,  purche'  non  siano
rivolti ai medesimi paesi terzi o mercati dei paesi terzi.