Art. 5 Tipologie di progetti 1. I progetti possono essere: a. nazionali. La domanda di contributo e' presentata al Ministero, secondo le modalita' definite nell'avviso emanato dal Ministero stesso, da soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno cinque regioni e promuovono le produzioni di tali regioni. Il contributo erogato in favore di tali progetti e' a valere sui fondi di quota nazionale; b. regionali. La domanda di contributo e' presentata alla regione in cui il soggetto proponente ha la sede operativa, secondo le modalita' fornite negli avvisi emanati da ciascuna regione, a valere sui fondi di quota regionale. Il progetto deve prevedere la promozione delle produzioni della regione in cui il soggetto proponente ha presentato la domanda; c. multiregionali. La domanda di contributo e' presentata da soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno due regioni, a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale pari a 3 milioni di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e regioni non supera il 25% dell'importo del progetto presentato. I soggetti proponenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) ed i) del comma 1 dell'art. 3, presentano la domanda di contributo alla regione in cui hanno la sede legale. I soggetti proponenti di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 3 presentano la domanda di contributo alla regione in cui ha sede legale la mandataria. I soggetti proponenti di cui alla lettera j) del comma 1 dell'art. 3 presentano la domanda di contributo alla regione in cui ha sede legale l'organo comune o il soggetto a cui e' stato conferito mandato con rappresentanza. La regione presso la quale sono presentati i progetti multiregionali assume il ruolo di regione capofila. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative. 2. I soggetti proponenti, di cui all'art. 3, comma 1, possono presentare o partecipare ad un solo progetto per ciascuna delle tipologie di progetti di cui al precedente comma 1 lettere a), b) e c). 3. Le regioni nei propri avvisi, per i progetti di cui alla lettera b), possono prevedere la partecipazione o presentazione di piu' progetti, da parte di un soggetto proponente, purche' non siano rivolti ai medesimi paesi terzi o mercati dei paesi terzi.