Art. 7 Azioni ammissibili 1. Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o piu' paesi terzi o mercati dei paesi terzi: a. azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicita', che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualita', sicurezza alimentare o ambiente; b. partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; c. campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione; d. studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato. 2. L'avviso, predisposto dal Ministero, definisce le azioni ammissibili a contributo nonche' la tabella dei costi di riferimento.