Art. 7 
 
                         Azioni ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare  in  uno  o  piu'
paesi terzi o mercati dei paesi terzi: 
    a.  azioni  in  materia  di  relazioni  pubbliche,  promozione  e
pubblicita', che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti
dell'Unione,  in  particolare  in  termini  di  qualita',   sicurezza
alimentare o ambiente; 
    b. partecipazione  a  manifestazioni,  fiere  ed  esposizioni  di
importanza internazionale; 
    c. campagne di informazione, in  particolare  sui  sistemi  delle
denominazioni di  origine,  delle  indicazioni  geografiche  e  della
produzione biologica vigenti nell'Unione; 
    d. studi per valutare i risultati delle azioni di informazione  e
promozione. La spesa per tale azione non supera  il  3%  dell'importo
complessivo del progetto presentato. 
  2.  L'avviso,  predisposto  dal  Ministero,  definisce  le   azioni
ammissibili a contributo nonche' la tabella dei costi di riferimento.