Art. 8 
 
              Requisiti di ammissibilita' del progetto 
 
  1. Il progetto, per essere ammesso al contributo,  deve  contenere,
pena l'esclusione: 
    a.  l'indicazione  dei  soggetti  partecipanti  al  progetto   di
promozione; 
    b. una descrizione dettagliata  delle  azioni  che  si  intendono
realizzare; 
    c. l'indicazione del/i paese/i terzo/i e  del/i  mercato/i  del/i
paese/i  terzo/i  interessato/i,   corredata   da   una   descrizione
dettagliata del contesto socio economico e delle dinamiche di mercato
dei paesi destinatari; 
    d.  una  descrizione  dei   prodotti   oggetto   di   promozione,
riguardante la tipologia  riconosciuta  e/o  denominazione  d'origine
nonche' il posizionamento del prodotto stesso sul mercato; 
    e. una descrizione dettagliata degli  obiettivi  del  progetto  e
dell'impatto previsto; 
    f. la descrizione della metodologia di misurazione dei  risultati
attesi; 
    g. l'indicazione della durata del progetto ed  il  cronoprogramma
delle azioni di promozione; 
    h. il costo complessivo del progetto suddiviso per singole azioni
di promozione, riferite ad ogni singolo paese  terzo  e  mercato  del
paese terzo target, nonche' il costo unitario di ciascuna sub-azione. 
  2. Gli obiettivi del  progetto  e  l'impatto  previsto  sono,  pena
l'esclusione, definiti  in  termini  quali-quantitativi  di  sviluppo
della notorieta' dei prodotti oggetto di promozione o  di  incremento
delle vendite nei mercati  target  o  di  incremento  di  valore  dei
prodotti nei mercati individuati. 
  3. Gli obiettivi sono individuati sulla base di adeguate analisi di
mercato, e sono elaborati in modo da essere: 
    a. specifici; 
    b. misurabili; 
    c. realizzabili; 
    d. pertinenti; 
    e. definiti nel tempo. 
  4. Il progetto, per essere ammesso al contributo,  deve  consistere
in un insieme coerente di  azioni,  idonee  al  raggiungimento  degli
obiettivi prefissati.