Art. 8 Requisiti di ammissibilita' del progetto 1. Il progetto, per essere ammesso al contributo, deve contenere, pena l'esclusione: a. l'indicazione dei soggetti partecipanti al progetto di promozione; b. una descrizione dettagliata delle azioni che si intendono realizzare; c. l'indicazione del/i paese/i terzo/i e del/i mercato/i del/i paese/i terzo/i interessato/i, corredata da una descrizione dettagliata del contesto socio economico e delle dinamiche di mercato dei paesi destinatari; d. una descrizione dei prodotti oggetto di promozione, riguardante la tipologia riconosciuta e/o denominazione d'origine nonche' il posizionamento del prodotto stesso sul mercato; e. una descrizione dettagliata degli obiettivi del progetto e dell'impatto previsto; f. la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi; g. l'indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni di promozione; h. il costo complessivo del progetto suddiviso per singole azioni di promozione, riferite ad ogni singolo paese terzo e mercato del paese terzo target, nonche' il costo unitario di ciascuna sub-azione. 2. Gli obiettivi del progetto e l'impatto previsto sono, pena l'esclusione, definiti in termini quali-quantitativi di sviluppo della notorieta' dei prodotti oggetto di promozione o di incremento delle vendite nei mercati target o di incremento di valore dei prodotti nei mercati individuati. 3. Gli obiettivi sono individuati sulla base di adeguate analisi di mercato, e sono elaborati in modo da essere: a. specifici; b. misurabili; c. realizzabili; d. pertinenti; e. definiti nel tempo. 4. Il progetto, per essere ammesso al contributo, deve consistere in un insieme coerente di azioni, idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.