Art. 9 
 
                         Cause di esclusione 
 
  1. Sono esclusi i soggetti proponenti: 
    a. diversi da quelli elencati all'art. 3, comma 1; 
    b.  che  non  possiedono  adeguata  disponibilita'  dei  prodotti
oggetto di promozione di cui all'art. 3, comma 3; 
    c. che non  hanno  accesso  a  sufficienti  capacita'  tecnica  e
finanziaria di cui all'art. 3, comma 4; 
    d. che presentano progetti non conformi alle disposizioni di  cui
all'art. 5; 
    e. che presentano progetti che  non  contengono  quanto  indicato
all'art. 8; 
    f. che presentano, in  forma  singola  o  associata,  nell'ambito
dell'esercizio finanziario comunitario di  pertinenza,  richieste  di
contributo, per la misura  «promozione»  dell'OCM  vino,  un  importo
complessivo superiore ad euro tre milioni; 
    g.  che  presentano,   nell'ambito   dell'esercizio   finanziario
comunitario di pertinenza, progetti per  un  importo  complessivo  di
contributo difforme a quanto indicato all'art. 13, commi 6 e 7; 
    h.  che  presentano,   nell'ambito   dell'esercizio   finanziario
comunitario di pertinenza, per la misura «promozione» dell'OCM  vino,
piu' di un progetto per lo stesso paese o mercato  del  paese  terzo.
Tale previsione e' valida anche in caso di  progetti  pluriennali  in
corso; 
    i. che presentano progetti che contengono unicamente le azioni di
cui alla lettera d), del comma 1 dell'art. 7; 
    j. che presentano progetti per i quali la durata  del  contributo
supera i tre anni in un determinato paese terzo o mercato di un paese
terzo, salvo proroghe concesse di cui all'art. 13 comma 4. 
  2. I soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma  1,  lettere  a),
b), c), d), h), i) e j), sono esclusi qualora al loro  interno  anche
un solo soggetto partecipante al  progetto  di  promozione  si  trovi
nelle condizioni di cui alle lettere f) ed h).