Art. 9 Cause di esclusione 1. Sono esclusi i soggetti proponenti: a. diversi da quelli elencati all'art. 3, comma 1; b. che non possiedono adeguata disponibilita' dei prodotti oggetto di promozione di cui all'art. 3, comma 3; c. che non hanno accesso a sufficienti capacita' tecnica e finanziaria di cui all'art. 3, comma 4; d. che presentano progetti non conformi alle disposizioni di cui all'art. 5; e. che presentano progetti che non contengono quanto indicato all'art. 8; f. che presentano, in forma singola o associata, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, richieste di contributo, per la misura «promozione» dell'OCM vino, un importo complessivo superiore ad euro tre milioni; g. che presentano, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, progetti per un importo complessivo di contributo difforme a quanto indicato all'art. 13, commi 6 e 7; h. che presentano, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, per la misura «promozione» dell'OCM vino, piu' di un progetto per lo stesso paese o mercato del paese terzo. Tale previsione e' valida anche in caso di progetti pluriennali in corso; i. che presentano progetti che contengono unicamente le azioni di cui alla lettera d), del comma 1 dell'art. 7; j. che presentano progetti per i quali la durata del contributo supera i tre anni in un determinato paese terzo o mercato di un paese terzo, salvo proroghe concesse di cui all'art. 13 comma 4. 2. I soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), h), i) e j), sono esclusi qualora al loro interno anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione si trovi nelle condizioni di cui alle lettere f) ed h).