IL MINISTRO PER I BENI 
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368  e  successive
modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali; 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  1999,  n.  394
«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa; 
  Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148 «Ratifica ed esecuzione della
convenzione  sul  riconoscimento  dei  titoli  di   studio   relativi
all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a  Lisbona
l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2003, n. 196 recante  «Codice
in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e  successive
modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del  paesaggio,
di  seguito  «Codice»,  e  in  particolare  l'art.  9-bis   rubricato
professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali; 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n.  29  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge  comunitaria  2005»  e  in  particolare
l'art. 12; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n.
189 «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli  di  studio
accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; 
  Vista la legge 22 luglio 2014, n. 110 «Modifica al codice dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.  42  del
2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e  istituzione
di elenchi nazionali dei suddetti professionisti»  e  in  particolare
l'art. 2; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto l'art. 13, comma  2,  lettera  s),  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto  2014,  n.  171,  che
assegna alla direzione generale educazione e  ricerca  le  competenze
relative alla  tenuta  e  all'aggiornamento  degli  elenchi  previsti
dall'art. 2 della legge 22 luglio 2014, n. 110; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2015, n.  82  recante  «Codice
dell'amministrazione  digitale»  e  successive  modificazioni  e   in
particolare l'art. 45; 
  Visto  il  «Quadro  europeo  delle   qualifiche   stabilito   dalla
risoluzione legislativa del Parlamento europeo del  24  ottobre  2007
sulla proposta  di  raccomandazione  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo  delle  qualifiche  e
dei   titoli   per   l'apprendimento   permanente»    COM(2006)0479 -
C6-0294/2006 - 2006/0163 (COD); 
  Visto l'accordo sottoscritto  in  Conferenza  Stato-Regioni  il  20
dicembre 2012  sulla  «Referenziazione  del  sistema  italiano  delle
qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente (EQF), adottato con raccomandazione del Parlamento europeo
e del Consiglio del 23 aprile 2008»; 
  Visto il decreto 8 gennaio 2018 del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali  di  concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  recante  «Istituzione  del  Quadro
nazionale delle qualificazioni  rilasciate  nell'ambito  del  Sistema
nazionale di  certificazione  delle  competenze  di  cui  al  decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»; 
  Considerata  la  necessita'  di  disciplinare  le  modalita'  e   i
requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali
istituiti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali (di
seguito  «Ministero»)  di   archeologi,   archivisti,   bibliotecari,
demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e  di
scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte,
di cui all'art. 2, comma 1,  della  legge  22  luglio  2014,  n.  110
nonche' le modalita' per la tenuta degli stessi elenchi nazionali  in
collaborazione con le associazioni professionali; 
  Considerato che i professionisti ai quali sono  affidati,  a  norma
dell'art. 9-bis del codice, in base alle rispettive  competenze,  gli
interventi operativi di tutela, protezione e conservazione  dei  beni
culturali  nonche'  quelli  relativi  alla  valorizzazione   e   alla
fruizione dei beni stessi, devono  essere  in  possesso  di  adeguata
formazione ed esperienza professionale; 
  Considerato che, a tal fine, occorre  definire,  per  ciascuno  dei
profili professionali ai quali si riferiscono gli elenchi, un  quadro
di conoscenze abilita' e competenze  rispondente  al  citato  sistema
italiano   delle   qualificazioni,   che   permetta   di    stabilire
correttamente i requisiti di formazione ed  esperienza  professionale
necessari per l'iscrizione; 
  Considerato che il  presente  decreto  riguarda  esclusivamente  le
professioni   di   antropologo,   antropologo   fisico,   archeologo,
archivista, bibliotecario, esperto in diagnostica dei beni culturali,
storico dell'arte e che queste professioni potranno essere  integrate
e precisate con riferimento ad una eventuale successiva normativa  in
materia di professioni museali; 
  Considerato,  pertanto,  che  l'iscrizione  negli  elenchi  di  cui
all'art. 2 della legge n. 110 del 2014 e' subordinata  alla  verifica
del possesso  di  adeguata  formazione  ed  esperienza  professionale
secondo le modalita' indicate nel presente decreto; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 28 marzo 2019; 
  Sentite le associazioni  professionali  individuate  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 206/2007 e successive  modificazioni  e  della
legge 4 del 2013 in data 6 agosto 2016 (CIA; ANA; AIB; ANAI;  ASA)  e
le  altre   rilevanti   associazioni   di   categoria   (ASSOTECNICI;
API-MiBACT; FAP;  CNAP;  ARCHImm;  SIMBDEA,  AISEA  ANASTAR,  YOCOCU,
Consulte universitarie di  storia  dell'arte,  archeologia  classica,
preistoria, topografia, archeologia medievale; Mi riconosci?); 
  Sentite    le    organizzazioni    imprenditoriali     maggiormente
rappresentative (CNA; Archeoimprese; LegaCOOP) in data 6 agosto 2016; 
  Sentite le organizzazioni sindacali in data 19 marzo 2019; 
  Acquisito il parere del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, reso con le note del 14 gennaio 2019 e del 22  marzo
2019; 
  Acquisito il documento pubblicato congiuntamente il 31 gennaio 2018
dal  Consiglio  superiore  dei  beni  culturali   e   dal   Consiglio
universitario nazionale sui profili professionali nel campo dei  beni
culturali; 
  Acquisito il parere dei competenti uffici del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, reso con nota del 27 marzo 2018; 
  Sentite le competenti commissioni parlamentari V e VII della Camera
dei deputati e 7ª del Senato della Repubblica che hanno  espresso  il
proprio favorevole parere, rispettivamente, il 30  aprile  2019,  l'8
maggio 2019 e l'8 maggio 2019 con osservazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Elenchi nazionali dei professionisti 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' e  i  requisiti  per
l'iscrizione  dei   professionisti   negli   elenchi   nazionali   di
archeologi,    archivisti,     bibliotecari,     demoetnoantropologi,
antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e  tecnologia
applicate ai beni culturali e storici dell'arte, istituiti presso  il
Ministero a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 22  luglio  2014,
n. 110 (di seguito «elenchi»), nonche' le  modalita'  per  la  tenuta
degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le  associazioni
professionali. 
  2. Ai fini della costituzione degli elenchi di cui al  comma  1,  i
profili professionali di riferimento sono indicati negli allegati  da
1 a 7, che formano parte integrante del presente decreto. 
  3. Ciascuno dei profili professionali di cui agli allegati da  1  a
7, in coerenza  con  quanto  previsto  dall'accordo  sottoscritto  in
Conferenza Stato-regioni il 20 dicembre 2012  sulla  «Referenziazione
del sistema italiano delle qualificazioni  al  Quadro  europeo  delle
qualifiche  per  l'apprendimento  permanente  (EQF),   adottato   con
raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23  aprile
2008»,  e'  articolato  nelle  fasce  I,  II  e  III  corrispondenti,
rispettivamente, agli EQF 8, 7 e 6. 
  4. Negli allegati da 1 a 7 sono  indicati  anche  i  requisiti  per
l'iscrizione a ciascuna fascia di ciascun  profilo  professionale.  I
requisiti indicati come transitori devono essere posseduti alla  data
di pubblicazione del bando di cui all'art. 2 concernente  il  profilo
di interesse.