Art. 10
Commissione consultiva
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il direttore generale educazione e ricerca, sentite
la Conferenza delle regioni e delle province autonome e le direzioni
generali competenti sulle specifiche materie istituisce con proprio
decreto una commissione paritetica che svolge attivita' consultiva,
di osservazione e monitoraggio sull'applicazione del presente
decreto.
2. All'esito del monitoraggio, la commissione puo' formulare
proposte di integrazione o modifica del presente decreto e proposte
di interventi normativi in funzione dell'evoluzione della materia.
3. La commissione paritetica e' composta da:
(i) un rappresentante del Ministero con funzioni di presidente;
(ii) un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome;
(iii) un rappresentante per ciascuno dei profili professionali
indicati negli allegati da 1 a 7 nominato tra le associazioni
professionali di cui all'art. 4 comma 7, laddove esistenti, ed in
assenza di queste un esperto di chiara fama sulla materia designato
dal direttore generale competente;
4. I componenti durano in carica tre anni;
5. Il Ministero supporta la commissione mediante l'istituzione di
un ufficio di segreteria con funzioni organizzative. La
partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito; e non comporta
alcun onere a carico del Ministero;
6. La commissione si riunisce, anche in via telematica, con cadenza
almeno semestrale nel primo biennio e annuale nel periodo successivo.