Art. 2
Pubblicazione dei bandi permanenti
1. La Direzione generale educazione e ricerca del Ministero (di
seguito «Direzione generale») pubblica, sul sito internet
istituzionale del Ministero, i bandi permanenti per l'iscrizione
all'elenco di ciascuno dei profili di cui agli allegati da 1 a 7
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.