Art. 2 Pubblicazione dei bandi permanenti 1. La Direzione generale educazione e ricerca del Ministero (di seguito «Direzione generale») pubblica, sul sito internet istituzionale del Ministero, i bandi permanenti per l'iscrizione all'elenco di ciascuno dei profili di cui agli allegati da 1 a 7 entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.