Art. 3 
 
                     Requisiti per l'iscrizione 
 
  1. Possono chiedere l'iscrizione agli elenchi cittadini italiani  e
stranieri di eta' non inferiore a diciotto anni ed  in  possesso  dei
titoli di studio e  dell'esperienza  professionale  previsti  per  il
profilo e la fascia d'interesse, come indicato negli allegati da 1  a
7. 
  2. Possono presentare domanda anche professionisti in  possesso  di
altri titoli di studio equipollenti o  equiparati  ex  lege  in  base
all'ordinamento  previgente  rispetto   al   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n.
509, o equiparati in base al decreto interministeriale 9 luglio 2009,
recante: equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex  decreto
n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n.  270/2004,
ai fini della  partecipazione  ai  pubblici  concorsi  o  al  decreto
interministeriale 9 luglio 2009, recante: equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
  4. L'iscrizione all'elenco e' consentita a tutti coloro che sono in
possesso dei requisiti indicati al comma 1, ivi compresi i dipendenti
di ruolo e il personale in quiescenza della pubblica amministrazione. 
  5.  Ai  fini  dell'iscrizione  negli  elenchi,  la  commissione  di
verifica di cui all'art. 7 si riserva  la  facolta'  di  prendere  in
considerazione  e  di  valutare   istanze   dirette   riferite   alla
valutazione della cumulabilita' dei seguenti titoli: 
    a) piu' di un diploma di  laurea  conseguito  in  diversi  ambiti
comunque afferenti ai beni culturali; 
    b) piu' di un corso post lauream  conseguito  in  diversi  ambiti
comunque afferenti ai beni culturali;