Art. 3 Requisiti per l'iscrizione 1. Possono chiedere l'iscrizione agli elenchi cittadini italiani e stranieri di eta' non inferiore a diciotto anni ed in possesso dei titoli di studio e dell'esperienza professionale previsti per il profilo e la fascia d'interesse, come indicato negli allegati da 1 a 7. 2. Possono presentare domanda anche professionisti in possesso di altri titoli di studio equipollenti o equiparati ex lege in base all'ordinamento previgente rispetto al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, o equiparati in base al decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante: equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi o al decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante: equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 4. L'iscrizione all'elenco e' consentita a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 1, ivi compresi i dipendenti di ruolo e il personale in quiescenza della pubblica amministrazione. 5. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi, la commissione di verifica di cui all'art. 7 si riserva la facolta' di prendere in considerazione e di valutare istanze dirette riferite alla valutazione della cumulabilita' dei seguenti titoli: a) piu' di un diploma di laurea conseguito in diversi ambiti comunque afferenti ai beni culturali; b) piu' di un corso post lauream conseguito in diversi ambiti comunque afferenti ai beni culturali;