Art. 3
Requisiti per l'iscrizione
1. Possono chiedere l'iscrizione agli elenchi cittadini italiani e
stranieri di eta' non inferiore a diciotto anni ed in possesso dei
titoli di studio e dell'esperienza professionale previsti per il
profilo e la fascia d'interesse, come indicato negli allegati da 1 a
7.
2. Possono presentare domanda anche professionisti in possesso di
altri titoli di studio equipollenti o equiparati ex lege in base
all'ordinamento previgente rispetto al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n.
509, o equiparati in base al decreto interministeriale 9 luglio 2009,
recante: equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto
n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi o al decreto
interministeriale 9 luglio 2009, recante: equiparazioni tra diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
4. L'iscrizione all'elenco e' consentita a tutti coloro che sono in
possesso dei requisiti indicati al comma 1, ivi compresi i dipendenti
di ruolo e il personale in quiescenza della pubblica amministrazione.
5. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi, la commissione di
verifica di cui all'art. 7 si riserva la facolta' di prendere in
considerazione e di valutare istanze dirette riferite alla
valutazione della cumulabilita' dei seguenti titoli:
a) piu' di un diploma di laurea conseguito in diversi ambiti
comunque afferenti ai beni culturali;
b) piu' di un corso post lauream conseguito in diversi ambiti
comunque afferenti ai beni culturali;