Art. 4 
 
                       Procedura di iscrizione 
 
  1. Gli interessati in possesso dei  requisiti  di  cui  all'art.  3
procedono all'iscrizione in  via  telematica,  compilando  il  modulo
riferito al profilo e alla fascia  di  interesse  sul  sito  internet
predisposto dalla direzione generale. Ove in possesso  dei  requisiti
previsti, gli interessati possono procedere alla iscrizione  in  piu'
elenchi. 
  2. Nel modulo/domanda di iscrizione, l'interessato dichiara,  sotto
la propria responsabilita' e ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
    a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il  codice
fiscale; 
    b) il luogo di residenza (indirizzo, comune, codice di avviamento
postale, stato); 
    c) l'indirizzo al quale recapitare eventuali  comunicazioni  (con
esatta indicazione del codice di  avviamento  postale),  un  recapito
telefonico e un indirizzo di posta  elettronica,  specificando  se  e
quali indirizzi si intendono rendere visibili nell'elenco. 
    d) il possesso dei titoli di studio e dei requisiti di esperienza
professionale come previsto nei profili e per le fasce  di  cui  agli
allegati da 1 a 7 del presente decreto; 
    e) il possesso della esperienza professionale  richiesta  secondo
quanto stabilito dagli allegati da 1 a 7 del presente decreto; 
    f) di essere a conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste  dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per
le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. 
  3.  Alla  domanda  di  iscrizione  l'interessato  allega  in  copia
digitale (conforme  alle  specifiche  di  formato  e  dimensioni  che
saranno indicate nei bandi): 
    a)  un  documento  di  identita'  in  corso  di  validita'  copia
digitale; 
    b) la documentazione attestante quanto dichiarato, come  previsto
negli allegati da 1 a 7. 
  4.   Il   possesso   dei   requisiti   puo'    essere    dichiarato
dall'interessato con autocertificazione ai sensi degli articoli 46  e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445,  se  attestato  da  certificazioni  rilasciate  dalla   pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualita'  personali  e  fatti.  In
questo  caso  l'interessato  deve  fornire   tutte   le   indicazioni
necessarie al fine dell'individuazione di tale documentazione. 
  5. Se le attivita' sono state svolte dal candidato in forza  di  un
contratto  stipulato  con  la  pubblica  amministrazione   da   altro
soggetto, e' dovere di quest'ultimo  certificare  i  contenuti  e  la
durata dell'attivita' stessa, ferma restando la necessita' di fornire
le indicazioni di cui al comma 4. 
  6. Per  la  valutazione  dell'esperienza  professionale  conseguita
all'estero si procede nei modi indicati all'art. 5 comma 2. 
  7.  La  documentazione  puo'  essere  sostituita  da   attestazione
rilasciata dalle Associazioni di cui alla legge 14 gennaio  2013,  n.
4, recante: «disposizioni in materia di professioni non organizzate»,
secondo il modello allegato al presente decreto. 
  8. L'interessato esprime il proprio  consenso  al  trattamento  dei
dati  personali  ai  fini  dello  svolgimento  delle   procedure   di
pubblicazione e di verifica dei requisiti,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 6 del presente decreto. 
  9. Non saranno prese in considerazione  le  domande  presentate  in
difformita' da quanto previsto nel relativo bando pubblico.