Art. 5 
 
                      Riconoscimento dei titoli 
        e dell'esperienza professionale conseguiti all'estero 
 
  1. Il riconoscimento dei titoli  accademici  conseguiti  all'estero
(sia nell'ambito dell'Unione europea e/o in paesi extra UE)  che,  ai
sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382
dell'11   luglio   1980   recante   «Riordinamento   della    docenza
universitaria, relativa fascia di formazione, nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica», compete alle  Universita'  per  i  titoli
accademici e al MIUR per i dottorati e dovra'  essere  documentato  a
cura del richiedente. 
  2. L'esperienza professionale conseguita all'estero  dovra'  essere
certificata  e/o  vidimata  da  ente  pubblico  o  di  ricerca,   per
l'equiparazione a quella prevista per  il  profilo  e  la  fascia  di
interesse. 
  3. Ai fini di quanto previsto  dai  commi  1  e  2,  l'istruttoria,
comprendente  la  verifica  dei  riconoscimenti,   attestazioni   e/o
vidimazioni di cui ai commi 1 e 2 del  presente  articolo  e'  svolta
dalla Commissione di cui all'art. 7.