Art. 5
Riconoscimento dei titoli
e dell'esperienza professionale conseguiti all'estero
1. Il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero
(sia nell'ambito dell'Unione europea e/o in paesi extra UE) che, ai
sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382
dell'11 luglio 1980 recante «Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione, nonche' sperimentazione
organizzativa e didattica», compete alle Universita' per i titoli
accademici e al MIUR per i dottorati e dovra' essere documentato a
cura del richiedente.
2. L'esperienza professionale conseguita all'estero dovra' essere
certificata e/o vidimata da ente pubblico o di ricerca, per
l'equiparazione a quella prevista per il profilo e la fascia di
interesse.
3. Ai fini di quanto previsto dai commi 1 e 2, l'istruttoria,
comprendente la verifica dei riconoscimenti, attestazioni e/o
vidimazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' svolta
dalla Commissione di cui all'art. 7.