Art. 6
Verifica dei titoli e costituzione degli elenchi
1. La positiva conclusione della procedura informatica di
presentazione della domanda determina l'iscrizione all'elenco, sotto
riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti e di
verifica della completezza e correttezza della documentazione
presentata.
2. La verifica dei titoli e' svolta dalla commissione di cui
all'art. 7.
3. Se sussistono ragioni di approfondimento istruttorio, la
direzione generale richiede le necessarie integrazioni documentali o
gli opportuni chiarimenti. Ove l'interessato non fornisca la
documentazione o i chiarimenti richiesti entro il termine perentorio
di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero nel caso
in cui, una volta ricevuta la documentazione, permangano motivi
ostativi all'iscrizione agli elenchi o alla fascia richiesta
specificamente dall'interessato, la direzione procede ai sensi dei
commi 4 e 5.
4. In caso di accertata carenza dei requisiti ovvero per la mancata
o incompleta presentazione della documentazione prevista, o di
integrazione nei termini prescritti, la direzione determina la
cancellazione dall'elenco.
5. La Direzione generale, se i titoli e l'esperienza posseduti da
un candidato, pur essendo insufficienti all'inserimento nella fascia
richiesta, consentono la sua iscrizione in una fascia inferiore del
medesimo dell'elenco, lo iscrive d'ufficio in quest'ultima fascia,
inviandogliene contestuale comunicazione.
6. Per l'iscrizione a una fascia superiore dell'elenco in cui
risulta gia' inserito, l'interessato e' tenuto a presentare soltanto
la documentazione aggiuntiva rispetto a quella gia' prodotta.