Art. 7 
 
                       Commissione di verifica 
 
  1. Per le finalita' di cui agli  articoli  5  e  6,  entro  novanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
nominata,  con  decreto  del  competente  direttore   generale,   una
commissione composta da almeno sette membri, uno per ciascun profilo,
individuati tra il personale del Ministero. 
  2. La commissione si riunisce, anche in via telematica, almeno ogni
tre mesi, e, nei primi due anni di attivita', almeno ogni mese. 
  3. Il  funzionamento  della  commissione  non  comporta  oneri  per
l'amministrazione.