Art. 8 Gestione degli elenchi, consultabilita' e tenuta 1. Gli elenchi costituiti secondo le procedure stabilite dal presente decreto, suddivisi nelle rispettive fasce, sono pubblici e consultabili nel sito internet istituzionale del Ministero. 2. La Direzione generale competente provvede a conservare copia autentica degli elenchi nei propri archivi, curandone il progressivo aggiornamento. 3. La Direzione generale provvede a conservare copia della documentazione consegnata come attestazione dei titoli, curandone l'archiviazione. 4. Le associazioni certificanti di cui all'art. 4, comma 7 del presente decreto, che attestano il possesso dei requisiti secondo il modello allegato, provvederanno a conservare copia della documentazione prodotta come attestazione dei titoli, curandone l'archiviazione.