Art. 8
Gestione degli elenchi, consultabilita' e tenuta
1. Gli elenchi costituiti secondo le procedure stabilite dal
presente decreto, suddivisi nelle rispettive fasce, sono pubblici e
consultabili nel sito internet istituzionale del Ministero.
2. La Direzione generale competente provvede a conservare copia
autentica degli elenchi nei propri archivi, curandone il progressivo
aggiornamento.
3. La Direzione generale provvede a conservare copia della
documentazione consegnata come attestazione dei titoli, curandone
l'archiviazione.
4. Le associazioni certificanti di cui all'art. 4, comma 7 del
presente decreto, che attestano il possesso dei requisiti secondo il
modello allegato, provvederanno a conservare copia della
documentazione prodotta come attestazione dei titoli, curandone
l'archiviazione.