Art. 9
Specificita' degli elenchi
1. Gli elenchi disciplinati dal presente decreto, ai sensi
dell'art. 2, comma 3 della legge 22 luglio 2014, n. 110, non
costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l'assenza dei
professionisti dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la
possibilita' di esercitare la professione e l'indicazione dei
requisiti o titoli alternativi per l'accesso agli elenchi non
costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalita'
diverse da quelle regolate dal presente decreto.