Art. 9 
 
                     Specificita' degli elenchi 
 
  1.  Gli  elenchi  disciplinati  dal  presente  decreto,  ai   sensi
dell'art. 2, comma  3  della  legge  22  luglio  2014,  n.  110,  non
costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e  l'assenza  dei
professionisti dai medesimi elenchi non preclude  in  alcun  modo  la
possibilita'  di  esercitare  la  professione  e  l'indicazione   dei
requisiti  o  titoli  alternativi  per  l'accesso  agli  elenchi  non
costituisce titolo di  equipollenza  tra  gli  stessi  per  finalita'
diverse da quelle regolate dal presente decreto.