Art. 4 
 
  1.  Il  MIUR  disporra',  su  richiesta  di  ciascun  beneficiario,
l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art.  1,  come  previsto
dalle «National eligibility  criteria»,  nella  misura  dell'80%  del
contributo ammesso,  nel  caso  di  soggetti  pubblici.  La  predetta
anticipazione, in caso di soggetti privati, e' disposta nella  misura
del 50% del contributo ammesso, previa garanzia da  apposita  polizza
fideiussoria  o  assicurativa  rilasciata  al  soggetto   interessato
secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento. 
  2.  I   beneficiari   si   impegneranno   a   fornire   dettagliate
rendicontazioni ai sensi dell'art. 16  del  decreto  ministeriale  n.
593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi,
altresi', alla restituzione di eventuali importi che risultassero non
ammissibili in sede  di  verifica  finale,  nonche'  di  economie  di
progetto. 
  3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere, nei
confronti  dei  beneficiari  alla  revoca  delle  agevolazioni,   con
contestuale recupero delle somme erogate anche  attraverso  il  fermo
amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale  compensazione  con  le
somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso
questa o altra amministrazione.