IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo  30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'AIFA  e
il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre
2018, data di effettiva assunzione delle funzioni; 
  Vista la determina direttoriale n. 1792 del 13 novembre  2018,  con
cui   la   dott.ssa    Sandra    Petraglia,    dirigente    dell'area
pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore   generale
all'adozione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  della  spesa  di
farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che  rappresentano  una
speranza  di  cura,  in   attesa   della   commercializzazione,   per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  20  settembre  2018
che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000, con errata-corrige nella Gazzetta  Ufficiale  n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determina AIFA n. 1224  del  28  giugno  2017,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  n.  153  del  3  luglio  2017,  riguardante
l'inserimento del medicinale edaravone nel  suddetto  elenco  per  il
trattamento della sclerosi laterale amiotrofica; 
  Vista la determina AIFA n. 819 del 23 maggio 2018, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2018; 
  Considerata  l'autorizzazione  dell'impiego  di  edaravone  per  il
trattamento della sclerosi laterale amiotrofica rilasciata  da  parte
di FDA e di altre agenzie regolatorie; 
  Considerata  l'efficacia  del  trattamento  con  edaravone  in   un
sottogruppo selezionato di  pazienti  affetti  da  sclerosi  laterale
amiotrofica messa in evidenza in uno studio di fase  III,  in  doppio
cieco, randomizzato verso placebo; 
  Tenuto conto del parere reso dalla  CTS  dell'AIFA  nella  riunione
dell'8, 9 e 10 maggio 2019 - stralcio verbale n. 10; 
  Ritenuto, pertanto,  di  prorogare  la  permanenza  del  medicinale
edaravone nell'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del
Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996,  n.  648,  per  trattamento  della  sclerosi  laterale
amiotrofica; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'inserimento del medicinale EDARAVONE, di  cui  alle  determine
citate in premessa, nell'elenco dei  medicinali  erogabili  a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  istituito  ai  sensi  della
legge 23 dicembre 1996, n. 648, e'  prorogato  per  ulteriori  dodici
mesi nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato  1
che fa parte integrante della presente determina. 
  2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito
istituzionale dell'AIFA www.agenziafarmaco.gov.it