Art. 6
Termini, modalita' e condizioni degli interventi relativi
all'inserimento temporaneo in azienda di TEM
1. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), devono
avere le seguenti caratteristiche:
a) l'inserimento temporaneo in azienda di TEM deve essere
finalizzato all'erogazione di servizi volti a facilitare e sostenere
i processi di internazionalizzazione d'impresa in paesi extra-UE
attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni
consulenziali, erogate esclusivamente da societa' di servizi in
possesso di requisiti di onorabilita', esperienza e professionalita'
individuati con circolare operativa;
b) i servizi consulenziali oggetto del contratto tra l'impresa
beneficiaria e la societa' di servizi sono specificati con circolare
operativa.
2. Sono considerate ammissibili le seguenti spese finalizzate alla
realizzazione dell'intervento di cui al comma 1:
a) il servizio di affiancamento temporaneo
all'internazionalizzazione erogato da una societa' di servizi per il
tramite della figura professionale del TEM come risultante dal
contratto tra la societa richiedente il finanziamento agevolato e la
societa' di servizi;
b) le attivita' promozionali e di supporto strettamente connesse
alla realizzazione del progetto di internazionalizzazione elaborato
con l'assistenza del TEM;
c) certificazione di prodotti e/o servizi, deposito di marchi o
altre forme di tutela del made in Italy, quando oggetto di una
strategia di internazionalizzazione dell'impresa elaborata con
l'assistenza del TEM.
3. Con successiva circolare operativa, il Comitato agevolazioni
determina le singole voci di spesa ammissibili rientranti in ciascuna
delle categorie sopra indicate.
4. Non sono ammissibili all'agevolazione le spese derivanti da
contratti di servizio stipulati tra l'impresa beneficiaria e una
societa' di servizi aventi tra di loro una relazione riconducibile
all'art. 2359 del codice civile, ovvero che siano entrambe
partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto.
5. L'intervento puo' coprire fino al 100% dell'importo delle spese
ammissibili approvate dal Comitato agevolazioni.
6. Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzia nei
limiti e alle condizioni di cui all'art. 6, comma 7, del decreto 7
settembre 2016, come modificato dall'art. 8 del presente decreto.
7. Il finanziamento minimo concedibile e' pari a 25.000,00 euro e
non puo' comunque superare l'importo massimo di 150.000,00 euro,
secondo le modalita' stabilite dal Comitato agevolazioni.
8. Il tasso d'interesse del finanziamento e' pari al 10 per cento
del tasso di riferimento di cui alla normativa europea, vigente alla
data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; il
tasso d'interesse del finanziamento non puo' essere in ogni caso
inferiore allo zero percento.
9. La durata massima del finanziamento e' di quattro anni. La
durata del periodo di preammortamento e' pari a due anni.