Art. 8
Modifiche al decreto 7 settembre 2016
1. L'art. 6, comma 7, del decreto 7 settembre 2016 e' sostituito
come segue:
«7. Con riferimento alle garanzie, il Comitato agevolazioni puo'
accordare una riduzione delle garanzie da prestare fino ad un massimo
dell'80% del finanziamento per le piccole e medie imprese, nonche'
per le imprese «a media capitalizzazione», per tali intendendosi le
imprese non qualificabili come piccole e medie imprese con un numero
di dipendenti che non superi le 1.500 unita', calcolate conformemente
all'allegato I, articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato. La riduzione delle garanzie avviene
sulla base di criteri prefissati, collegati alla consistenza
patrimoniale e finanziaria e della capacita' di rimborso del
finanziamento, deliberati dal Comitato agevolazioni, che possono
prevedere «bonus» specifici per alcune categorie di imprese.»
2. All'art. 4, comma 3, del decreto 7 settembre 2016 dopo le parole
«o corner» sono aggiunte le parole «o centro di assistenza post
vendita».
3. Sino all'entrata in vigore delle circolari operative in
attuazione delle modifiche di cui all'ultimo periodo del comma 1
restano in vigore i criteri e le procedure vigenti.