IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti, il sistema 
               cooperativo e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 della legge n.  400/1975  e  l'art.  198  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il d.d. n. 11/SGC/2016 del 20 aprile 2016  con  il  quale  la
societa' cooperativa «Domus Sud societa' cooperativa» e' stata  posta
in gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile per la durata di sei mesi; 
  Considerato che il commissario governativo, dott. Giulio  Trimboli,
ha concluso il suo  mandato  con  la  avvenuta  ricostituzione  degli
organi sociali e, nella relazione conclusiva del 14 novembre 2016, ha
dichiarato che non sussistevano le condizioni per poter sanare talune
delle irregolarita' riscontrate, oggetto del commissariamento; 
  Vista la sentenza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Campania - Salerno sezione I, n. 177/2018 del 6 febbraio 2018 con  la
quale e' stato ordinato a questa Autorita'  di  vigilanza,  ai  sensi
dell'art.  31  c.p.a.  ed  in  esito  al  procedimento  di   gestione
commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice  civile
che ha  interessato  la  societa'  cooperativa  «Domus  Sud  societa'
cooperativa», con sede in Giffoni Valle Piana  (SA),  codice  fiscale
02538790656, «di ulteriormente provvedere, facendo uso di quelli, tra
i poteri  ad  essa  attribuiti  dall'ordinamento  giuridico  e  sopra
richiamati,  che  ritenga  congrui  rispetto  all'interesse  pubblico
connesso  con  le  proprie   funzioni   di   vigilanza   sugli   enti
cooperativi»; 
  Visto il provvedimento n. 107442 del 16 marzo 2018 con  cui  questa
autorita' di vigilanza ha diffidato il presidente  del  Consiglio  di
amministrazione della societa' cooperativa in oggetto  ad  effettuare
il seguente specifico  adempimento:  adottare  un  criterio  uniforme
relativamente all'esclusione di soci morosi  nel  termine  di  trenta
giorni  enti  dal  ricevimento  della  diffida,  dandone   tempestiva
comunicazione entro i successivi  dieci  giorni,  disponendo  che  la
diffida fosse da ritenersi valida anche come comunicazione  di  avvio
del procedimento di cui al quarto comma  dell'art.  2545-sexiesdecies
del codice civile e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ai
sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Preso atto dell'avvenuto adempimento della diffida da  parte  della
cooperativa che, con nota pervenuta in data  26  aprile  2018,  aveva
documentato di avere provveduto, in data 14 aprile 2018, nei termini,
ad  escludere  l'unico  socio  moroso,   sig.   Attilio   Cianciulli,
applicando il medesimo uniforme criterio con cui era stata esclusa la
sig.ra Pierina Di Filippo,  procedendo  anche  alla  proposizione  di
giudizio civile per ottenere il rilascio dell'immobile occupato, dopo
l'esclusione, sine titulo; 
  Visto il provvedimento direttoriale n. 265022 del 26  giugno  2018,
con cui questa autorita' di vigilanza ha  disposto  la  chiusura  del
procedimento di cui al quarto comma dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile nelle more espletato, nonche'  il  contestuale  riesame
degli atti dell'intero procedimento sanzionatorio sotto  il  profilo,
in particolare, della ricorrenza dei presupposti  dello  scioglimento
dell'ente ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies  del  codice  civile,
nel senso che l'assegnazione degli  alloggi  a  tutti  i  soci  della
cooperativa sopra indicata ancora presenti  nella  compagine  sociale
avrebbe comportato il raggiungimento dello  scopo  sociale  e  quindi
l'assenza di ulteriore scopo mutualistico dell'ente; 
  Vista la nota prot. n. 296077 del 1° agosto 2018,  con  cui  questa
autorita' di vigilanza ha  comunicato  alla  cooperativa  «Domus  Sud
societa' cooperativa» l'avvio del procedimento  di  scioglimento  per
atto dell'Autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del  codice
civile essendo emerso, in esito al predetto procedimento di  riesame,
che la medesima cooperativa  abbia  provveduto  alla  assegnazione  a
tutti  coloro  che,  allo  stato,  risultano  comporre  la  compagine
sociale, uno dei dodici alloggi realizzati e, in assenza di nuovi  ed
ulteriori programmi  edificatori,  la  stessa  non  risulti  piu'  in
condizione di poter perseguire ancora lo scopo mutualistico ovvero di
raggiungere gli scopi per la quale e' stata costituita; 
  Viste le note pervenute in data 8 agosto 2018 e  12  ottobre  2018,
acquisite rispettivamente ai numeri di protocollo  302286  e  361399,
con  cui  la   predetta   cooperativa   ha   formulato   le   proprie
controdeduzioni,  eccependo  l'infondatezza  della  sussistenza   dei
presupposti per lo scioglimento dell'ente; 
  Considerato che, stante la complessita' dell'istruttoria -  ove  la
ricostruzione dei fatti e comportamenti delle parti risultano  essere
non suffragati dalle risultanze dell'ultima  ispezione  straordinaria
disposta da questa Autorita' di  vigilanza,  conclusasi  in  data  13
giugno 2015 - questa  Autorita'  di  vigilanza,  al  fine  di  potere
acquisire risultanze  ispettive  maggiormente  aggiornate,  con  note
ministeriali prot. n. 323206 del 6 settembre 2018 e prot.  n.  372727
del 25 ottobre 2018  ha  chiesto  alla  Associazione  lega  nazionale
cooperativa e mutue, cui l'ente risulta aderente, di  comunicare  gli
esiti di una nuova revisione ordinaria; 
  Viste  le  risultanze  della  revisione  effettuata  dal   revisore
incaricato dalla predetta Associazione nazionale di rappresentanza  e
relative alla societa' cooperativa sopra indicata, comunicate in data
11  febbraio  2019  e  da  cui  emerge  in  particolare  che:  1.  la
cooperativa ha provveduto alla assegnazione a tutti coloro che,  allo
stato, risultano  comporre  la  compagine  sociale,  uno  dei  dodici
alloggi realizzati; 2. la cooperativa risulta inattiva per  l'assenza
di nuovi ed ulteriori programmi edificatori, che non sembra in  grado
di realizzare stante anche le difficolta'  finanziarie  e  gestionali
evidenziate dal revisore; 
  Preso atto conseguentemente che la cooperativa sopra  indicata  non
risulti piu' in  condizione  di  poter  perseguire  ancora  lo  scopo
mutualistico ovvero di raggiungere gli scopi per la quale  la  stessa
cooperativa e' stata costituita; 
  Considerato  per  tale  ragione  che  non  siano  condivisibili  le
argomentazioni  formulate   nelle   proprie   controdeduzioni   dalla
cooperativa, da ultimo con la nota di  controdeduzioni  pervenuta  in
data 20 febbraio 2019  ed  acquisita  con  il  protocollo  n.  41012,
poiche' il verbale di revisione pervenuto in data  11  febbraio  2019
attesta che la  medesima  cooperativa,  essendo  inattiva  ed  avendo
ultimato e assegnato agli attuali soci uno degli immobili realizzati,
abbia raggiunto il proprio scopo sociale: ne', in ogni caso,  risulta
che la stessa cooperativa, essendo inattiva e  quindi  sprovvista  di
qualsiasi programma edificatorio, sia in  condizione,  anche  per  la
documentata sua grave  instabilita'  finanziaria  e  gestionale  (con
particolare riferimento ai contenziosi giudiziari che ha  in  corso),
di poter ulteriormente raggiungere  il  proprio  scopo  mutualistico,
attesa anche la circostanza che ciascun socio  della  stessa  risulta
assegnatario di un immobile e, per quanto riguarda gli immobili  gia'
assegnati ai soci successivamente esclusi dalla compagine sociale, il
commissario  liquidatore  potra'  provvedere  alla  loro   successiva
assegnazione e/o  vendita  in  sede  concorsuale,  nel  rispetto  dei
principi e delle norme vigenti in materia; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento ed essendo stato garantito all'ente il diritto di difesa
in contraddittorio; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 17 aprile 2019 favorevole all'adozione del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Ritenuta  l'opportunita',  anche  quale  adempimento  alla   citata
sentenza del Tribunale amministrativo regionale  per  la  Campania  -
Salerno sezione I, n. 177/2018 del 6 febbraio 2018,  di  disporre  il
provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Considerato che, in adempimento alle previsioni dell'art.  9  della
legge 17 luglio 1975, n. 400, questa Autorita' di vigilanza, con nota
ministeriale 90227 del 26 aprile 2019, ha richiesto alla associazione
nazionale  di  rappresentanza  assistenza,  tutela  e  revisione  del
movimento cooperativo Lega nazionale cooperativa e mutue, alla  quale
il  sodalizio  risulta  aderente,  l'indicazione   della   terna   di
professionisti tra cui effettuare  l'estrazione  del  nominativo  del
professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore; 
  Preso  atto  che   l'associazione   nazionale   di   rappresentanza
assistenza.  tutela  e  revisione  del  movimento  cooperativo   Lega
nazionale cooperativa e mutue, cui l'ente risulta aderente, con  nota
del  20  maggio   2019   ha   riscontrato   la   predetta   richiesta
rappresentando quanto segue: «non  si  segnalano  professionisti  per
l'eventuale scelta tra loro del commissario liquidatore,  si  rimette
pertanto a codesto ufficio la piu' ampia facolta' di selezione»: 
  Ritenuto   quindi   necessario   estrarre   il    nominativo    del
professionista cui affidare  l'incarico  di  commissario  liquidatore
attraverso un sistema informatico, a cura della competente  Direzione
generale,  da  un  elenco  selezionato  su  base   regionale   e   in
considerazione delle dichiarazioni di  disponibilita'  all'assunzione
dell'incarico    presentate    dai    professionisti     interessati,
conformemente a  quanto  prescritto  dalla  circolare  del  direttore
generale del 4 aprile 2018 recante  «Banca  dati  dei  professionisti
interessati   alla   attribuzione   di    incarichi    ex    articoli
2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo  comma
e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito  internet
del Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Domus Sud societa' cooperativa», con  sede
in Giffoni Valle Piana (SA), codice fiscale 02538790656,  e'  sciolta
per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice
civile.