Art. 2 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un periodo di  dodici  mesi  per  lo  smaltimento  delle  scorte  dei
fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in  conformita'
alla normativa vigente prima di tale data. 
  Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 marzo 2019 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019 
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