Art. 2 Norme transitorie 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 marzo 2019 Il Ministro: Centinaio Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 292