LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari; Visto in particolare l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP esercita la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare; Visto inoltre l'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto n. 252/2005, il quale dispone che per l'esercizio della vigilanza la COVIP puo' disporre che le siano fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti, ogni dato e documento richiesti; Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 e in particolare l'art. 23 della medesima legge, recante disposizioni sui procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali da parte di COVIP e di altre Autorita' di vigilanza; Vista la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito: decreto n. 198/2006), recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, e in particolare il Titolo I del Libro III, recante disposizioni in materia di pari opportunita' nel lavoro; Visti gli articoli 8 e seguenti del decreto n. 198/2006, disciplinanti la costituzione e i compiti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto l'art. 25 del decreto n. 198/2006, recante disposizioni in tema di discriminazione diretta e indiretta in materia di lavoro; Visto l'art. 30-bis del decreto n. 198/2006, introdotto dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che disciplina il divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive, prevedendo che la fissazione di livelli differenti per le prestazioni e' consentita soltanto se necessaria per tenere conto di elementi di calcolo attuariale differenti per i due sessi e affidando alla COVIP il compito di vigilare al fine di garantire l'affidabilita', la pertinenza e l'accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati, anche allo scopo di evitare discriminazioni; Visto l'art. 50-bis del decreto n. 198/2006, in base al quale i contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, linee guida e buone prassi per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale connesse al rapporto di lavoro; Viste le disposizioni in ordine alla parita' di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive, adottate dalla COVIP con deliberazione del 21 settembre 2011; Viste le Linee direttrici per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE del Consiglio nel settore delle assicurazioni, pubblicate dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 13 gennaio 2012, le quali hanno messo in luce i profili di differenziazione che, per quanto di interesse della previdenza complementare, sussistono tra la direttiva 2006/54/CE e la direttiva 2004/113/CE; Rilevata la necessita' di dettare nuove disposizioni in materia di parita' di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive in conformita' all'art. 30-bis del decreto n. 198/2006, al fine di tenere conto delle sopra citate Linee direttrici della Commissione europea; Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 14 febbraio 2019; Adotta le seguenti disposizioni: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per: a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme indicate nell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto n. 252/2005 che abbiano iscritti attivi; b) «discriminazione diretta e indiretta»: le situazioni individuate nell'art. 25 del decreto n. 198/2006; c) «Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici»: il Comitato previsto dagli articoli 8 e seguenti del decreto n. 198/2006.