Art. 2 
 
Divieti  di  discriminazione  circa  il  campo  di  applicazione,  le
              condizioni di accesso e la contribuzione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto
n. 198/2006 e' vietata, con  riferimento  alle  forme  pensionistiche
complementari  collettive,  qualsiasi   discriminazione   diretta   o
indiretta tra  uomini  e  donne  per  quanto  riguarda  il  campo  di
applicazione di  tali  forme,  le  relative  condizioni  di  accesso,
l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi. 
  2. Non possono essere  pertanto  previste,  e  se  previste  devono
essere rimosse senza indugio,  le  eventuali  disposizioni,  criteri,
prassi, atti, patti o comportamenti, riguardanti l'area dei  soggetti
che  possono  aderire   alle   forme   pensionistiche   complementari
collettive, le condizioni che ne disciplinano l'adesione, nonche'  le
regole in materia di determinazione della misura e delle modalita' di
versamento della contribuzione a carico del datore di  lavoro  e  del
lavoratore, che siano tali da produrre un effetto pregiudizievole per
taluni lavoratori in ragione del sesso o  che  potrebbero,  comunque,
mettere i lavoratori di un determinato  sesso  in  una  posizione  di
particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell'altro sesso. 
  3. Le forme pensionistiche complementari  collettive  informano  la
COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le  situazioni
di cui al comma 1, eventualmente sussistenti.