Art. 3 
 
Divieto di discriminazione in  materia  di  prestazioni,  trattamenti
           diversificati consentiti e obblighi di verifica 
 
  1. Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 1, lettera c), del  decreto  n.
198/2006  e'  vietata,  con  riferimento  alle  forme  pensionistiche
complementari  collettive   qualsiasi   discriminazione   diretta   o
indiretta tra uomini e donne per quanto  riguarda  il  calcolo  delle
prestazioni,  nonche'  le  condizioni  concernenti  la  durata  e  il
mantenimento del diritto alle prestazioni. 
  2.  Salvo  quanto  previsto  nei   successivi   commi,   le   forme
pensionistiche complementari collettive informano la COVIP in  merito
alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al  comma
1, eventualmente sussistenti. 
  3. Le forme pensionistiche complementari collettive che, rientrando
nelle ipotesi indicate dall'art. 30-bis,  comma  2,  del  decreto  n.
198/2006, si avvalgono delle facolta' ivi  previste  sono  tenute  ad
accertare che i trattamenti diversificati  siano  giustificati  sulla
base di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. 
  4.  Ai  fini  della  verifica  della  sussistenza  della   predetta
condizione, le forme di cui al comma 3 che  erogano  direttamente  le
prestazioni sono tenute a redigere, in allegato al bilancio  tecnico,
un'apposita  relazione  nella  quale  attestano  che  l'utilizzo  del
fattore sesso, determinante nella valutazione dei  rischi  effettuata
ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento
in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati.  La  relazione,
redatta da un attuario,  deve  contenere  un'indicazione  dettagliata
della tipologia e delle fonti dei  dati  attuariali  impiegati  nella
determinazione di ogni categoria di prestazione, anche  accessoria  e
di reversibilita'. 
  5. Le forme di cui al  comma  3  che  erogano  prestazioni  tramite
un'impresa  di  assicurazione  provvedono,  entro  tre   mesi   dalla
sottoscrizione di una nuova convenzione o dal successivo  rinnovo,  a
trasmettere alla COVIP la relazione di cui al comma 4. Le  forme  che
gia' hanno convenzioni in essere per l'erogazione  delle  prestazioni
provvedono ad inviare alla COVIP la prima relazione  entro  tre  mesi
dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento.  Gli
adempimenti di cui al presente comma non  trovano  applicazione  alle
convenzioni per l'erogazione delle  prestazioni  che  non  consentono
nuovi apporti contributivi. 
  6. Le forme pensionistiche complementari  collettive  che  rilevino
che l'utilizzo del  fattore  sesso,  per  una  o  piu'  categorie  di
prestazioni, non trovi  fondamento  in  dati  attuariali  affidabili,
pertinenti e accurati, devono comunicare alla COVIP,  entro  sessanta
giorni dall'accertamento,  le  iniziative  assunte  o  che  intendono
assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente rilevate.