Art. 3 Divieto di discriminazione in materia di prestazioni, trattamenti diversificati consentiti e obblighi di verifica 1. Ai sensi dell'art. 30-bis, comma 1, lettera c), del decreto n. 198/2006 e' vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni, nonche' le condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni. 2. Salvo quanto previsto nei successivi commi, le forme pensionistiche complementari collettive informano la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni di cui al comma 1, eventualmente sussistenti. 3. Le forme pensionistiche complementari collettive che, rientrando nelle ipotesi indicate dall'art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006, si avvalgono delle facolta' ivi previste sono tenute ad accertare che i trattamenti diversificati siano giustificati sulla base di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. 4. Ai fini della verifica della sussistenza della predetta condizione, le forme di cui al comma 3 che erogano direttamente le prestazioni sono tenute a redigere, in allegato al bilancio tecnico, un'apposita relazione nella quale attestano che l'utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo delle prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. La relazione, redatta da un attuario, deve contenere un'indicazione dettagliata della tipologia e delle fonti dei dati attuariali impiegati nella determinazione di ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilita'. 5. Le forme di cui al comma 3 che erogano prestazioni tramite un'impresa di assicurazione provvedono, entro tre mesi dalla sottoscrizione di una nuova convenzione o dal successivo rinnovo, a trasmettere alla COVIP la relazione di cui al comma 4. Le forme che gia' hanno convenzioni in essere per l'erogazione delle prestazioni provvedono ad inviare alla COVIP la prima relazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli adempimenti di cui al presente comma non trovano applicazione alle convenzioni per l'erogazione delle prestazioni che non consentono nuovi apporti contributivi. 6. Le forme pensionistiche complementari collettive che rilevino che l'utilizzo del fattore sesso, per una o piu' categorie di prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati, devono comunicare alla COVIP, entro sessanta giorni dall'accertamento, le iniziative assunte o che intendono assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente rilevate.