Art. 2 
 
                 Obiettivi e misure di conservazione 
 
  1.  Gli  obiettivi  e  le  misure  di  conservazione   generali   e
sito-specifiche,  conformi  alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di
habitat naturali  di  cui  all'allegato  A  e  delle  specie  di  cui
all'allegato  B  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   8
settembre  1997,  n.  357,  presenti  nel  sito,  nonche'  le  misure
necessarie per evitare il degrado  degli  habitat  naturali  e  degli
habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui la zona  e'
designata, nella misura in  cui  tale  perturbazione  potrebbe  avere
conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,  n.  357,
relative  alla  ZSC  di  cui  al  precedente  articolo,  sono  quelli
riportati nella deliberazione della Giunta regionale  della  Campania
n. 795 del 19 dicembre 2017, gia' operativi. 
  2. Lo stralcio degli atti di cui al comma 1 relativo agli obiettivi
e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche  ed
integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare nell'apposita  sezione  relativa  alle  ZSC
designate. 
  3. Le misure di conservazione di cui  al  comma  1  possono  essere
integrate e coordinate,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, prevedendo l'integrazione con  altri  piani  di  sviluppo  e
specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro
il medesimo termine la Regione provvede ad assicurare  l'allineamento
tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. 
  4. Le integrazioni di cui al  comma  3,  cosi'  come  le  eventuali
modifiche alle misure di conservazione che si  rendessero  necessarie
sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze
delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione  Campania.
Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al
Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. 
  5. Alla ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.