IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  coordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge  18  maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
2006, n. 233, con cui sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato  dal  decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  7  giugno  2016,  e  in
particolare l'art. 26, che, prevede nell'ambito della Presidenza  del
Consiglio dei ministri, l'Ufficio per lo sport; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  1°  giugno  2018,
con il quale  l'on.  dott.  Giancarlo  Giorgetti  e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno
2018, con il quale al Sottosegretario di Stato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  on.  dott.  Giancarlo  Giorgetti,  e'  stata
delegata la firma dei decreti, degli  atti  e  dei  provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,  ad  esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
giugno 2018, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri,  on.  dott.  Giancarlo  Giorgetti,  e'
delegato a esercitare le  funzioni  di  programmazione,  indirizzo  e
coordinamento di tutte le iniziative, anche normative,  nonche'  ogni
altra funzione attribuita dalle vigenti  disposizioni  al  Presidente
del Consiglio dei ministri in materia di sport; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, i commi 621
e 622, che prevedono il riconoscimento  alle  persone  fisiche,  agli
enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito  d'impresa  di
un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro  effettuate
per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di  impianti
sportivi pubblici; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 623, della medesima  legge  n.
145 del 2018, che stabilisce che, ferma restando la  ripartizione  in
tre quote annualita' di pari importo,  per  i  soggetti  titolari  di
reddito d'impresa, il credito d'imposta e' utilizzabile,  nel  limite
complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione  ai  sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  non
rileva ai fini delle imposte sui  redditi  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive; 
  Visto inoltre il comma 624 del predetto art. 1 della legge  n.  145
del 2018 secondo cui al citato credito d'imposta non si  applicano  i
limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Considerato che all'Ufficio per lo sport presso la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri spetta provvedere  agli  adempimenti  previsti
dal citato art.  1,  comma  626,  nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante «Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi delle imposte sui  redditi»,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art. 17 che prevede  la  compensazione  di  crediti  e
debiti tributari e previdenziali; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia»,  e,  in  particolare,  l'art.  3,
comma 1, lettere c) e d), recante  la  definizione  degli  interventi
edilizi   di   restauro,   di   risanamento   conservativo    e    di
ristrutturazione; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante  «Disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria», convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, e, in particolare, l'art. 1,  comma  6,  in  materia  di
procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti
d'imposta; 
  Visto infine il comma 627 del citato art. 1 della legge n. 145  del
2018 secondo  cui  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da adottarsi, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,   sono   individuate   le
disposizioni necessarie all'attuazione del credito d'imposta  di  cui
ai commi da 621 a 626 del citato art. 1; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                            O g g e t t o 
 
  1. Il presente decreto  reca  le  disposizioni  di  attuazione  del
credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 621 a 626, della  legge
30 dicembre 2018, n.  145,  per  le  erogazioni  liberali  in  denaro
effettuate  nel  corso  dell'anno  solare  2019  per  interventi   di
manutenzione e restauro  di  impianti  sportivi  pubblici  e  per  la
realizzazione  di  nuove  strutture  sportive   pubbliche   ancorche'
destinati ai soggetti concessionari o affidatari.