IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con cui sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e in particolare l'art. 26, che, prevede nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio per lo sport; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 2018, con il quale l'on. dott. Giancarlo Giorgetti e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018, con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, e' delegato a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, i commi 621 e 622, che prevedono il riconoscimento alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa di un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, restauro o realizzazione di impianti sportivi pubblici; Visto in particolare l'art. 1, comma 623, della medesima legge n. 145 del 2018, che stabilisce che, ferma restando la ripartizione in tre quote annualita' di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta e' utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto inoltre il comma 624 del predetto art. 1 della legge n. 145 del 2018 secondo cui al citato credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Considerato che all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri spetta provvedere agli adempimenti previsti dal citato art. 1, comma 626, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi delle imposte sui redditi», e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensazione di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere c) e d), recante la definizione degli interventi edilizi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Visto infine il comma 627 del citato art. 1 della legge n. 145 del 2018 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono individuate le disposizioni necessarie all'attuazione del credito d'imposta di cui ai commi da 621 a 626 del citato art. 1; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 O g g e t t o 1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche ancorche' destinati ai soggetti concessionari o affidatari.