Art. 2 
 
                          Ambito soggettivo 
 
  1. Il credito d'imposta e' riconosciuto alle persone fisiche e agli
enti non commerciali nonche' a tutte le imprese, esercitate in  forma
individuale  e  collettiva,  e  alle   stabili   organizzazioni   nel
territorio dello Stato di imprese non residenti.